Regolamento per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione della residua disponibilita' del fondo statale trasferito alla Regione per il triennio 1997-1999 ai sensi della legge n. 285/1997 per un importo complessivo di L. 1.124.235.082. 2. L'importo di cui al comma 1 e' suddiviso nelle seguenti quote: a) L. 827.792.820 per la realizzazione di progetti territoriali; b) L. 296.442.262 per iniziative formative rivolte agli operatori dei servizi territoriali. Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. I destinatari della quota di cui all'Art. 1, comma 2, lettera a) sono i comuni individuati quali enti gestori con D.G.R. n. 1357 di data 8 maggio 1998. 2. I destinatari della quota di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b) sono: a) i comuni di cui al comma 1 e le amministrazioni provinciali per le spese di partecipazione alle iniziative formative interregionali ed ai programmi interregionali di scambio; b) i dipendenti degli enti, indicati dall'articolo 2 della legge n. 285/1997, sottoscrittori degli accordi di programma per le spese di partecipazione alle iniziative formative interregionali ed ai programmi interregionali di scambio; c) i soggetti cui e' affidata la realizzazione delle iniziative formative regionali. Art. 3. Criteri e modalita' di ripartizione della quota di cui all'Art. 1, comma 2, lettera a) 1. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sono individuati come prioritari i seguenti progetti territoriali: a) tutela e promozione dell'ambiente; b) sostegno alla genitorialita; c) promozione dei diritti dei minori. 2. La quota viene assegnata: a) per il 60 per cento per i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e ripartita in maniera proporzionale sui preventivi di spesa, riferiti alle azioni previste nei progetti avviati, selezionati dalla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali sulla base dei seguenti indicatori: 1) partecipazione diretta dei minori ad almeno una fase dei progetti di cui alla lettera a); 2) protagonismo dei genitori in una o piu' fasi dei progetti di cui alla lettera b); b) per il 40 per cento per i progetti di cui alla lettera c) del comma 1 e ripartita su progetti di nuova presentazione secondo i criteri generali gia' definiti con D.G.R. n. 1357/1998. 3. Qualora la somma dei progetti finanziabili con una delle quote indicate sia inferiore alla disponibilita' preventivata, la cifra eccedente andra' ad integrare la disponibilita' riservata ai progetti dell'altra quota. Art. 4. Criteri e modalita' di ripartizione della quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) 1. La quota viene destinata: a) per il 90 per cento alla copertura dei costi di partecipazione ad iniziative formative definite ed organizzate in ambito interregionale e ripartito a rimborso delle spese di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio sostenute negli anni 1999-2001; b) per il 10 per cento ai costi delle iniziative formative regionali che la direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali realizzera' sulla base delle seguenti priorita: 1) nuovi strumenti giuridico-amministrativi a supporto della programmazione nell'ambito dell'area amministrativa; 2) protocolli operativi per un approccio omogeneo al tema della genitorialita' e ripartito sulla base del compenso pattuito con i soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, lettera c) nell'ambito dell'area tecnico-professionale. 2. Qualora la somma degli interventi finanziabili con una delle due quote indicate sia inferiore alla disponibilita' preventivata, la cifra eccedente andra' ad integrare la disponibilita' riservata agli interventi dell'altra quota. Art. 5. Rendicontazione 1. La rendicontazione degli incentivi erogati agli enti pubblici ed ai soggetti privati avviene in conformita' a quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000. p. Il presidente Il vice presidente: Ciani