Regolamento  per  la  promozione  di  diritti  e  di opportunita' per
   l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n.
   285
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente regolamento ha per oggetto la ripartizione della
residua  disponibilita' del fondo statale trasferito alla Regione per
il triennio 1997-1999 ai sensi della legge n. 285/1997 per un importo
complessivo di L. 1.124.235.082.
    2. L'importo di cui al comma 1 e' suddiviso nelle seguenti quote:
      a)   L.   827.792.820   per   la   realizzazione   di  progetti
territoriali;
      b)   L.  296.442.262  per  iniziative  formative  rivolte  agli
operatori dei servizi territoriali.
                               Art. 2.
                       D  e s t i n a t a r i
    1.  I destinatari della quota di cui all'Art. 1, comma 2, lettera
a) sono i comuni individuati quali enti gestori con D.G.R. n. 1357 di
data 8 maggio 1998.
    2.  I destinatari della quota di cui all'Art. 1, comma 2, lettera
b) sono:
      a)  i comuni di cui al comma 1 e le amministrazioni provinciali
per   le   spese   di   partecipazione   alle   iniziative  formative
interregionali ed ai programmi interregionali di scambio;
      b)  i  dipendenti  degli  enti,  indicati dall'articolo 2 della
legge  n.  285/1997, sottoscrittori degli accordi di programma per le
spese  di  partecipazione alle iniziative formative interregionali ed
ai programmi interregionali di scambio;
      c) i soggetti cui e' affidata la realizzazione delle iniziative
formative regionali.
                               Art. 3.
Criteri  e  modalita'  di ripartizione della quota di cui all'Art. 1,
                         comma 2, lettera a)
    1.  Ai  fini  della  ripartizione  della quota di cui all'art. 1,
comma  2,  lettera  a)  sono  individuati  come prioritari i seguenti
progetti territoriali:
      a) tutela e promozione dell'ambiente;
      b) sostegno alla genitorialita;
      c) promozione dei diritti dei minori.
    2. La quota viene assegnata:
      a)  per il 60 per cento per i progetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 e ripartita in maniera proporzionale sui preventivi di
spesa,   riferiti   alle   azioni   previste  nei  progetti  avviati,
selezionati dalla direzione regionale della sanita' e delle politiche
sociali sulla base dei seguenti indicatori:
        1)  partecipazione  diretta dei minori ad almeno una fase dei
progetti di cui alla lettera a);
        2)  protagonismo dei genitori in una o piu' fasi dei progetti
di cui alla lettera b);
      b)  per  il  40 per cento per i progetti di cui alla lettera c)
del  comma 1 e ripartita su progetti di nuova presentazione secondo i
criteri generali gia' definiti con D.G.R. n. 1357/1998.
    3. Qualora la somma dei progetti finanziabili con una delle quote
indicate  sia  inferiore  alla  disponibilita' preventivata, la cifra
eccedente andra' ad integrare la disponibilita' riservata ai progetti
dell'altra quota.
                               Art. 4.
Criteri  e  modalita'  di ripartizione della quota di cui all'art. 1,
                         comma 1, lettera b)
    1. La quota viene destinata:
      a)   per   il   90  per  cento  alla  copertura  dei  costi  di
partecipazione  ad  iniziative  formative  definite ed organizzate in
ambito   interregionale   e  ripartito  a  rimborso  delle  spese  di
iscrizione, viaggio, vitto e alloggio sostenute negli anni 1999-2001;
      b)  per  il  10  per  cento ai costi delle iniziative formative
regionali  che la direzione regionale della sanita' e delle politiche
sociali realizzera' sulla base delle seguenti priorita:
        1)  nuovi strumenti giuridico-amministrativi a supporto della
programmazione nell'ambito dell'area amministrativa;
        2)  protocolli  operativi  per  un approccio omogeneo al tema
della genitorialita' e ripartito sulla base del compenso pattuito con
i  soggetti  indicati  nell'art.  2,  comma 2, lettera c) nell'ambito
dell'area tecnico-professionale.
    2.  Qualora  la somma degli interventi finanziabili con una delle
due quote indicate sia inferiore alla disponibilita' preventivata, la
cifra  eccedente andra' ad integrare la disponibilita' riservata agli
interventi dell'altra quota.
                               Art. 5.
                           Rendicontazione
    1.  La rendicontazione degli incentivi erogati agli enti pubblici
ed ai soggetti privati avviene in conformita' a quanto disposto dagli
articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000.
             p. Il presidente Il vice presidente: Ciani