Regolamento per la ripartizione del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, art. 4 Art. 1. O g g e t t o 1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, art. 4, comma 6, che potra' avvenire solo successivamente all'acquisizione e all'analisi dei dati riferiti al primo anno di gestione del fondo sociale regionale, il presente regolamento disciplina la ripartizione, per l'anno 2000, fra i comuni della Regione del fondo citato, previsto dalla legge regionale n. 4/1999, art. 4. Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui all'art. 1 sono i comuni singoli e gli enti gestori del servizio sociale dei comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49. Art. 3. Criteri di riparto 1. Una quota non superiore al 20% del fondo viene prioritariamente destinata a interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalita' dei comuni a fronte della ripartizione parametrica prevista dalla legge regionale n. 4/1999, art. 4, commi da 7 a 12 e dalla legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, art. 1, commi 10 e 11. 2. Tale quota viene cosi' suddivisa: a) fino al limite massimo, del 19 per cento per interventi a favore di rifugiati presenti sul territorio regionale secondo le modalita' stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 12 febbraio 1999 da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri: 1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale dei "minori stranieri non accompagnati" che, per i comuni con meno di 10.000 abitanti, e' pari al 100 per cento delle spese sostenute; per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'intervento massimo e' di L. 1.200.000 mensili pro-capite; 2) la rimanente disponibilita' e' ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti sulla base dei dati delle effettive presenze giornaliere di rifugiati adulti sino al 30 settembre 2000. L'intervento massimo e' stabilito in L. 32.000 giornaliere pro-capite; b) fino al limite massimo del 16 per cento per gli interventi rivolti ad ex pazienti psichiatrici gia' in carico ai dipartimenti di salute mentale delle aziende per i servizi sanitari n. 2, 4, 5, 6 da ripartire tra i comuni richiedenti, titolari del domicilio di soccorso, in maniera proporzionale alle richieste per i costi socio-assistenziali di progetti della durata annuale; c) fino al limite massimo del 50 per cento per la gestione diretta, mista, o in convenzione di asili nido da ripartire tra i comuni secondo i seguenti criteri: 1) una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento e' suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di eta' inferiore ai dodici mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai tre mesi di eta' e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai nove mesi di eta; 2) una quota non, inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento e' suddivisa in base ai seguenti otto indicatori di qualita' per un punteggio complessivo massimo di dieci punti per ciascun asilo nido: a) tempo dedicato al coordinamento; b) stabilita' del personale educativo; c) titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni; d) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento; e) tempo dedicato alle famiglie dei bambini; f) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido; g) definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini; h) percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali; 3) una quota non superiore al 5 per cento viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai comuni stessi, nella misura massima del 65 per cento; 4) la rimanente quota e' ripartita fra gli altri comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente cosi' calcolato: numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5; numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1; d) fino al limite massimo del 7 per cento per i costi socio-assistenziali di utenti frequentanti le scuole con particolari finalita' di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 324 o inseriti in progetti di superamento delle stesse, da ripartire in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti titolari del domicilio di soccorso; e) fino al limite massimo del 7 per cento per la continuita' della gestione di strutture residenziali per anziani gia' sostenuta da contributi regionali ai sensi della legge regionale n. 70/1980 e della legge regionale n. 95/1981. La quota viene cosi' ripartita tra i comuni gestori di tali strutture: 1) struttura gia' gestita dall'O.N.P.I. (opera nazionale pensionati d'Italia) contributo pari a quello dell'anno precedente; 2) strutture gia' gestite dall'E.N.L.R.P. (ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) un contributo inferiore del 20 per cento di quello dell'anno precedente, proseguendo con cio' nella riduzione progressiva del contributo annuale; f) fino al limite massimo del 0,5 per cento ai comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 32/1997, Art. 13 da trasferire successivamente alle province, destinatarie finali degli incentivi stessi. La quota viene ripartita tra i comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le province e dalle stesse indicato; g) fino al limite massimo del 4 per cento per la continuita' delle prestazioni di rieducazione fonetica e didattica per soggetti audiolesi gia' sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale n. 30/1995 da ripartire tra i comuni in maniera proporzionale alle richieste. Prioritariamente, solo per l'anno 2000, si procedera' al saldo delle somme evidenziate dai comuni e non rimborsate dalla Regione nell'anno 1998; h) fino al limite massimo del 2 per cento per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunita' di formazione e di qualificazione delle donne di cui alla legge regionale n. 23/1990, art. 3, comma 9, da ripartire tra i comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla commissione per le pari opportunita' che definisce altresi' l'ammontare dei singoli finanziamenti. 3. La residua disponibilita' del fondo viene cosi' suddivisa: a) una quota non inferiore al 40 per cento e non superiore al 45 per cento e' destinata ai comuni singoli per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza; b) una quota non inferiore al 35 per cento e non superiore al 40 per cento e' destinata agli enti gestori del servizio sociale dei comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione e' affidata o delegata dai comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative; c) una quota non inferiore al 18 per cento e non superiore al 23 per cento e' destinata agli enti gestori del servizio sociale dei comuni per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10. 4. I criteri per la ripartizione dei fondi per gli interventi di cui alle lettera a) e b) del comma 2 sono i seguenti: a) la ripartizione e' effettuata sulla base dei principi gia' richiamati nella D.G.R. n. 2124 del 2 luglio 1999 ed applicando la stessa suddivisione per categoria dei comuni della Regione; b) per l'individuazione dell'ammontare delle quote da assegnare ad ogni categoria di comuni, si applica la stessa percentuale della somma delle assegnazioni disposte nell'anno precedente; c) considerato che la normativa di riferimento assicura il mantenimento dei servizi, l'assegnazione risultante dall'applicazione dei criteri parametrici su evidenziati non deve essere inferiore a quella del 1999; in caso contrario si procede all'integrazione sino alla concorrenza dell'assegnato 1999. Ai comuni la cui assegnazione, con l'applicazione dei suddetti parametri, risulti superiore a quella del 1999, viene assegnata una quota pari al contributo 1999, incrementato fino ad un limite massimo del 15 per cento nei limiti della residua disponibilita' di capitolo; d) agli enti gestori del servizio sociale dei comuni la cui assegnazione effettuata su base parametrica risulti inferiore a quella del 1999 si procede all'integrazione sino alla concorrenza dell'assegnato 1999. Nel caso in cui l'assegnazione risulti superiore a quella del 1999 viene assegnata una quota pari all'assegnazione parametrica del 1999 incrementata fino ad un limite massimo del 6 per cento nei limiti della residua disponibilita' di capitolo. 5. La ripartizione della quota di cui alla lettera c) del comma 2 e' effettuata, cosi' come indicato all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne residente in ogni singolo comune ricompreso nell'ambito territoriale di pertinenza. L'importo da assegnare all'ente gestore e' costituito dalla somma delle quote determinate per ciascun comune ricompreso nell'ambito territoriale suddetto. 6. I finanziamenti per gli enti gestori del servizio sociale dei comuni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 confluiscono in un'unica assegnazione. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Con apposita circolare la direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali comunica la data e le modalita' di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere da a) ad h), indicate al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento. Art. 5. Rendicontazione 1. I termini di presentazione dei rendiconti ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge n. 7/2000 sono indicati nei decreti di concessione. p. Il presidente Il vice presidente: Ciani