Regolamento  per  la  ripartizione del fondo sociale regionale di cui
   alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, art. 4
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Nelle  more dell'emanazione del regolamento di cui alla legge
regionale  14  febbraio  1999,  n.  4,  art.  4,  comma 6, che potra'
avvenire solo successivamente all'acquisizione e all'analisi dei dati
riferiti  al  primo  anno di gestione del fondo sociale regionale, il
presente regolamento disciplina la ripartizione, per l'anno 2000, fra
i  comuni  della  Regione  del  fondo  citato,  previsto  dalla legge
regionale n. 4/1999, art. 4.
                               Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
1.  Soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui all'art.
1  sono  i comuni singoli e gli enti gestori del servizio sociale dei
comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.
                               Art. 3.
                         Criteri di riparto
    1.   Una   quota   non   superiore   al   20%   del  fondo  viene
prioritariamente  destinata  a interventi essenziali i cui costi sono
da   considerarsi   aggiuntivi  rispetto  a  quelli  sostenuti  dalla
generalita'  dei  comuni  a  fronte  della  ripartizione  parametrica
prevista  dalla  legge regionale n. 4/1999, art. 4, commi da 7 a 12 e
dalla legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, art. 1, commi 10 e 11.
    2. Tale quota viene cosi' suddivisa:
      a)  fino  al  limite massimo, del 19 per cento per interventi a
favore  di  rifugiati  presenti  sul  territorio regionale secondo le
modalita'  stabilite  dalla  D.G.R.  n.  471  del 12 febbraio 1999 da
ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:
        1)   prioritariamente  si  tiene  conto  del  costo  relativo
all'accoglimento residenziale dei "minori stranieri non accompagnati"
che,  per  i  comuni  con meno di 10.000 abitanti, e' pari al 100 per
cento  delle  spese sostenute; per i comuni con popolazione superiore
ai  10.000  abitanti, l'intervento massimo e' di L. 1.200.000 mensili
pro-capite;
        2)  la  rimanente  disponibilita'  e'  ripartita  in  maniera
proporzionale  tra  i  comuni  richiedenti  sulla base dei dati delle
effettive  presenze  giornaliere  di  rifugiati  adulti  sino  al  30
settembre  2000.  L'intervento  massimo  e'  stabilito  in  L. 32.000
giornaliere pro-capite;
      b)  fino  al limite massimo del 16 per cento per gli interventi
rivolti ad ex pazienti psichiatrici gia' in carico ai dipartimenti di
salute  mentale delle aziende per i servizi sanitari n. 2, 4, 5, 6 da
ripartire  tra  i  comuni  richiedenti,  titolari  del  domicilio  di
soccorso,  in  maniera  proporzionale  alle  richieste  per  i  costi
socio-assistenziali di progetti della durata annuale;
      c)  fino  al  limite  massimo  del 50 per cento per la gestione
diretta,  mista,  o  in  convenzione di asili nido da ripartire tra i
comuni secondo i seguenti criteri:
        1)  una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al
10  per  cento  e'  suddivisa  tra  gli  asili nido in base al valore
assegnato  alle  strutture che accolgono bambini di eta' inferiore ai
dodici  mesi.  A  tal  fine  viene  assegnato valore 1,25 al nido che
accoglie  bambini  a  partire dai tre mesi di eta' e valore 1 al nido
che accoglie bambini a partire dai nove mesi di eta;
        2) una quota non, inferiore al 5 per cento e non superiore al
10  per  cento  e'  suddivisa  in base ai seguenti otto indicatori di
qualita'  per  un  punteggio  complessivo  massimo di dieci punti per
ciascun asilo nido:
          a) tempo dedicato al coordinamento;
          b) stabilita' del personale educativo;
          c)   titolo   di  studio  del  personale  incaricato  delle
sostituzioni;
          d)  tempo  dedicato  all'organizzazione  del  lavoro,  alla
programmazione, all'aggiornamento;
          e) tempo dedicato alle famiglie dei bambini;
          f)  presenza  del  personale  di  appoggio  nell'orario  di
apertura dell'asilo nido;
          g) definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;
          h) percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali
territoriali;
        3)  una  quota  non  superiore al 5 per cento viene destinata
alla  copertura  del  costo  derivante dalle convenzioni tra comune e
soggetto  privato  che  gestisce  l'asilo  nido  indicato  dai comuni
stessi, nella misura massima del 65 per cento;
        4)  la  rimanente  quota e' ripartita fra gli altri comuni in
base  al  totale  dei  bambini  accolti  nell'anno  precedente  cosi'
calcolato:  numero  di  bambini  accolti  negli asili nido a gestione
diretta  comunale  moltiplicato  per  il  coefficiente 1,5; numero di
bambini  accolti negli asili nido a gestione mista (comune e soggetto
privato) moltiplicato per il coefficiente 1;
      d)  fino  al  limite  massimo  del  7  per  cento  per  i costi
socio-assistenziali  di utenti frequentanti le scuole con particolari
finalita'  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art.
324  o inseriti in progetti di superamento delle stesse, da ripartire
in  maniera  proporzionale  tra  i  comuni  richiedenti  titolari del
domicilio di soccorso;
      e)  fino  al  limite massimo del 7 per cento per la continuita'
della  gestione  di strutture residenziali per anziani gia' sostenuta
da  contributi  regionali ai sensi della legge regionale n. 70/1980 e
della legge regionale n. 95/1981.
      La  quota  viene  cosi'  ripartita tra i comuni gestori di tali
strutture:
        1)  struttura  gia'  gestita  dall'O.N.P.I.  (opera nazionale
pensionati d'Italia) contributo pari a quello dell'anno precedente;
        2)  strutture  gia'  gestite  dall'E.N.L.R.P. (ente nazionale
lavoratori rimpatriati e profughi) un contributo inferiore del 20 per
cento  di  quello  dell'anno  precedente,  proseguendo con cio' nella
riduzione progressiva del contributo annuale;
      f) fino al limite massimo del 0,5 per cento ai comuni capoluogo
di  provincia  per  gli  incentivi  previsti dalla legge regionale n.
32/1997,   Art.  13  da  trasferire  successivamente  alle  province,
destinatarie finali degli incentivi stessi.
      La  quota  viene  ripartita  tra  i comuni capoluogo in base al
numero  del  personale sociale con funzioni di coordinamento operante
presso le province e dalle stesse indicato;
      g)  fino  al  limite massimo del 4 per cento per la continuita'
delle  prestazioni  di rieducazione fonetica e didattica per soggetti
audiolesi gia' sostenute da contributi regionali ai sensi della legge
regionale   n.   30/1995   da  ripartire  tra  i  comuni  in  maniera
proporzionale alle richieste.
      Prioritariamente,  solo per l'anno 2000, si procedera' al saldo
delle  somme  evidenziate  dai  comuni e non rimborsate dalla Regione
nell'anno 1998;
      h)  fino  al limite massimo del 2 per cento per progetti pilota
tesi  ad  espandere  il  lavoro  e ad incrementare le opportunita' di
formazione  e  di  qualificazione  delle  donne  di  cui  alla  legge
regionale  n.  23/1990,  art.  3,  comma 9, da ripartire tra i comuni
richiedenti   per   la  realizzazione  di  progetti  approvati  dalla
commissione   per   le   pari  opportunita'  che  definisce  altresi'
l'ammontare dei singoli finanziamenti.
    3. La residua disponibilita' del fondo viene cosi' suddivisa:
      a)  una  quota non inferiore al 40 per cento e non superiore al
45  per cento e' destinata ai comuni singoli per i costi dei servizi,
degli interventi e delle prestazioni di loro competenza;
      b)  una  quota non inferiore al 35 per cento e non superiore al
40  per cento e' destinata agli enti gestori del servizio sociale dei
comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione
e'  affidata  o  delegata dai comuni singoli sulla base di specifiche
previsioni normative;
      c)  una  quota non inferiore al 18 per cento e non superiore al
23  per cento e' destinata agli enti gestori del servizio sociale dei
comuni  per  l'attuazione  delle  previsioni di cui all'art. 32 della
legge regionale 19 maggio 1998, n. 10.
    4.  I criteri per la ripartizione dei fondi per gli interventi di
cui alle lettera a) e b) del comma 2 sono i seguenti:
      a)  la  ripartizione e' effettuata sulla base dei principi gia'
richiamati  nella  D.G.R.  n. 2124 del 2 luglio 1999 ed applicando la
stessa suddivisione per categoria dei comuni della Regione;
      b) per l'individuazione dell'ammontare delle quote da assegnare
ad  ogni  categoria di comuni, si applica la stessa percentuale della
somma delle assegnazioni disposte nell'anno precedente;
      c)  considerato  che  la  normativa  di riferimento assicura il
mantenimento dei servizi, l'assegnazione risultante dall'applicazione
dei  criteri  parametrici  su evidenziati non deve essere inferiore a
quella  del  1999; in caso contrario si procede all'integrazione sino
alla  concorrenza dell'assegnato 1999. Ai comuni la cui assegnazione,
con l'applicazione dei suddetti parametri, risulti superiore a quella
del  1999,  viene  assegnata  una  quota  pari  al  contributo  1999,
incrementato  fino  ad  un limite massimo del 15 per cento nei limiti
della residua disponibilita' di capitolo;
      d)  agli  enti  gestori  del servizio sociale dei comuni la cui
assegnazione  effettuata  su  base  parametrica  risulti  inferiore a
quella  del  1999  si  procede all'integrazione sino alla concorrenza
dell'assegnato 1999. Nel caso in cui l'assegnazione risulti superiore
a  quella  del  1999  viene assegnata una quota pari all'assegnazione
parametrica del 1999 incrementata fino ad un limite massimo del 6 per
cento nei limiti della residua disponibilita' di capitolo.
    5. La ripartizione della quota di cui alla lettera c) del comma 2
e'  effettuata, cosi' come indicato all'art. 32 della legge regionale
19 maggio    1998,    n.    10    sulla    base   della   popolazione
ultrasessantacinquenne  residente  in  ogni singolo comune ricompreso
nell'ambito   territoriale  di  pertinenza.  L'importo  da  assegnare
all'ente  gestore  e'  costituito dalla somma delle quote determinate
per ciascun comune ricompreso nell'ambito territoriale suddetto.
    6.  I finanziamenti per gli enti gestori del servizio sociale dei
comuni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c) del comma 2 confluiscono in
un'unica assegnazione.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Con apposita circolare la direzione regionale della sanita' e
delle   politiche   sociali  comunica  la  data  e  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande  per  accedere ai finanziamenti per gli
interventi  di  cui  alle  lettere  da  a) ad h), indicate al comma 1
dell'art. 3 del presente regolamento.
                               Art. 5.
                           Rendicontazione
    1.  I  termini  di  presentazione  dei  rendiconti ai sensi degli
articoli  41  e 42 della legge n. 7/2000 sono indicati nei decreti di
concessione.
             p. Il presidente Il vice presidente: Ciani