Regolamento per la gestione del fondo mutualistico regionale assegnato a FIN.RE.CO. di cui all'art. 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28. Art. 1. Beneficiari 1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, le societa' cooperative associate al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - FIN.RE.CO. soc. coop. a r.l., di seguito denominato FIN.RE.CO., ed iscritte al registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge, regionale 11 maggio 1993, n. 19, e loro consorzi, che non aderiscono alle associazioni regionali di cooperative di cui all'art. 16 della stessa legge regionale n. 79/1982 o che aderiscono a tali associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2. Per le cooperative sociali e' richiesta inoltre l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Art. 2. Modalita' di intervento 1. Gli interventi sono attuati da FIN.RE.CO. secondo la regola comunitaria del "de minimis", cosi' come disciplinata dalle comunicazioni della commissione europea n. 96/C-213/04 e 96/C-68/06. 2. Sono quindi escluse dagli interventi le cooperative operanti nei settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca. Art. 3. Tipologia degli incentivi 1. I fondi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 sono utilizzati da FIN.RE.CO. per assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, incentivi per le seguenti finalita': a) acquisizione di servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione di programmi diretti all'innovazione tecnologica, al miglioramento ambientale delle condizioni dei luoghi di lavoro, alla qualificazione dei processi e dei prodotti; b) acquisizione di servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione di programmi di sviluppo aziendale che comportino un incremento dell'occupazione; c) aggiornamento e riqualificazione professionale di amministratori, soci e dipendenti; d) acquisizione di beni immateriali; e) acquisizione di servizi di consulenza e assistenza per l'avvio dell'impresa compresi studi ed analisi di mercato, per le cooperative di nuova costituzione. 2. L'ammontare del contributo non puo' superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello. 4. I soggetti interessati presentano a FIN.RE.CO. un progetto di intervento da realizzarsi successivamente alla domanda, che puo' comprendere una o piu' tipologie di incentivazione di cui al comma 1. 5. FIN.RE.CO. esamina i progetti secondo l'ordine cronologico di presentazione verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 e la rispondenza del progetto alle condizioni previste per l'intervento agevolato richiesto, nonche' la prospettiva finanziaria del richiedente. 6. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi, gli incentivi possono essere concessi soltanto in presenza di situazioni aziendali non irreversibilmente compromesse. Art. 4. Condizioni per gli incentivi 1. Gli incentivi di cui all'art. 3 sono concessi a condizione che le cooperative non siano aderenti ad alcuna associazione del movimento cooperativo di cui all'art. 16 della legge regionale n. 79/1982 al momento della domanda e nel biennio precedente la presentazione della stessa, ovvero che aderiscano a tali associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici, e che abbiano versato nello stesso biennio il 3 per cento degli utili di esercizio al fondo mutualistico regionale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 19/1993, qualora dovuto. 2. Sono ammissibili a finanziamento solamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda. 3. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), sono da intendersi di nuova costituzione le societa' costituite nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda. 4. Le cooperative beneficiarie sono tenute a non aderire ad alcuna associazione di cui al comma 1 per un periodo di due anni dalla concessione degli incentivi, pena la revoca del contributo. Art. 5. Convenzione 1. Con successiva convenzione da stipularsi tra l'amministrazione regionale e FIN.RE.CO. sono disciplinate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1999 le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalita' di fornitura di costanti flussi informativi in ordine all'andamento gestionale delle risorse assegnate ed all'attivita' dell'ente, nonche' all'efficacia degli interventi effettuati. 2. A titolo di rimborso spese forfettario per la costante attivita' di monitoraggio degli interventi finanziari in essere secondo modalita' da definirsi con la predetta convenzione, nella medesima e' riconosciuto a FIN.RE.CO. ai sensi dell'art. 12, comma 43, della legge regionale 15 settembre 1999, n. 25, un importo non superiore all'1,5 per cento dei fondi utilizzati. Art. 6. Termine di presentazione della domanda 1. Il termine annuale per la presentazione da parte di FIN.RE.CO. della domanda di assegnazione dei mezzi finanziari e' fissato il giorno 1o marzo. 2. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 7. C o n t r o l l i 1. La direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato effettua presso FIN.RE.CO., o direttamente presso le cooperative, ispezioni e controlli, anche a campione, in percentuale non inferiore al 10 per cento del numero degli interventi agevolati attuati nell'esercizio precedente. Visto: Il vice presidente: Ciani