Regolamento   per   la  gestione  del  fondo  mutualistico  regionale
assegnato  a  FIN.RE.CO.  di  cui all'art. 5 della legge regionale 15
novembre 1999, n. 28.

                               Art. 1.
                             Beneficiari
    1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 5 della
legge  regionale  15  novembre  1999,  n. 28, le societa' cooperative
associate   al   Consorzio  regionale  garanzia  fidi  -  Finanziaria
regionale  della  cooperazione  -  FIN.RE.CO.  soc.  coop. a r.l., di
seguito  denominato  FIN.RE.CO.,  ed  iscritte  al registro regionale
delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre
1982,  n.  79,  come  da  ultimo  modificato dall'art. 1 della legge,
regionale  11 maggio 1993, n. 19, e loro consorzi, che non aderiscono
alle  associazioni  regionali di cooperative di cui all'art. 16 della
stessa   legge   regionale   n.  79/1982  o  che  aderiscono  a  tali
associazioni  nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i
fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
59.
    2.  Per  le cooperative sociali e' richiesta inoltre l'iscrizione
all'albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della
legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.

                               Art. 2.
                       Modalita' di intervento
    1.  Gli  interventi  sono attuati da FIN.RE.CO. secondo la regola
comunitaria   del   "de   minimis",  cosi'  come  disciplinata  dalle
comunicazioni della commissione europea n. 96/C-213/04 e 96/C-68/06.
    2.  Sono  quindi escluse dagli interventi le cooperative operanti
nei settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali,
dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

                               Art. 3.
                      Tipologia degli incentivi
    1.  I  fondi  di  cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/1999
sono  utilizzati  da  FIN.RE.CO.  per  assegnare  ai  soggetti di cui
all'art. 1, incentivi per le seguenti finalita':
      a)  acquisizione  di  servizi  di  assistenza  e consulenza per
l'attuazione  di  programmi  diretti  all'innovazione tecnologica, al
miglioramento  ambientale delle condizioni dei luoghi di lavoro, alla
qualificazione dei processi e dei prodotti;
      b)  acquisizione  di  servizi  di  assistenza  e consulenza per
l'attuazione  di  programmi  di  sviluppo aziendale che comportino un
incremento dell'occupazione;
      c)    aggiornamento   e   riqualificazione   professionale   di
amministratori, soci e dipendenti;
      d) acquisizione di beni immateriali;
      e)  acquisizione  di  servizi  di  consulenza  e assistenza per
l'avvio  dell'impresa  compresi  studi  ed analisi di mercato, per le
cooperative di nuova costituzione.
    2.  L'ammontare  del contributo non puo' superare il 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile.
    3.  Gli  incentivi  sono  concessi  con procedimento valutativo a
sportello.
    4.  I soggetti interessati presentano a FIN.RE.CO. un progetto di
intervento  da  realizzarsi  successivamente  alla  domanda, che puo'
comprendere una o piu' tipologie di incentivazione di cui al comma 1.
    5.  FIN.RE.CO. esamina i progetti secondo l'ordine cronologico di
presentazione  verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi di
cui all'art. 1 e la rispondenza del progetto alle condizioni previste
per   l'intervento   agevolato   richiesto,  nonche'  la  prospettiva
finanziaria del richiedente.
    6.  Al  fine  di  garantire  l'efficacia  degli  interventi,  gli
incentivi  possono essere concessi soltanto in presenza di situazioni
aziendali non irreversibilmente compromesse.

                               Art. 4.
                    Condizioni per gli incentivi
    1. Gli incentivi di cui all'art. 3 sono concessi a condizione che
le   cooperative  non  siano  aderenti  ad  alcuna  associazione  del
movimento  cooperativo  di  cui  all'art. 16 della legge regionale n.
79/1982  al  momento  della  domanda  e  nel  biennio  precedente  la
presentazione della stessa, ovvero che aderiscano a tali associazioni
nelle  ipotesi  in  cui  le  stesse  non  abbiano  costituito i fondi
mutualistici,  e  che  abbiano  versato nello stesso biennio il 3 per
cento degli utili di esercizio al fondo mutualistico regionale di cui
all'art. 15 della legge regionale n. 19/1993, qualora dovuto.
    2.  Sono ammissibili a finanziamento solamente le spese sostenute
successivamente alla presentazione della domanda.
    3.  Nell'ipotesi  di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), sono da
intendersi  di  nuova  costituzione le societa' costituite nei dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda.
    4.  Le  cooperative  beneficiarie  sono  tenute  a non aderire ad
alcuna  associazione  di  cui  al  comma 1 per un periodo di due anni
dalla concessione degli incentivi, pena la revoca del contributo.

                               Art. 5.
                             Convenzione
    1. Con successiva convenzione da stipularsi tra l'amministrazione
regionale  e  FIN.RE.CO. sono disciplinate ai sensi dell'art. 7 della
legge  regionale  n. 28/1999 le procedure connesse alle operazioni di
finanziamento   e  le  modalita'  di  fornitura  di  costanti  flussi
informativi   in   ordine   all'andamento  gestionale  delle  risorse
assegnate  ed  all'attivita'  dell'ente,  nonche' all'efficacia degli
interventi effettuati.
    2.  A  titolo  di  rimborso  spese  forfettario  per  la costante
attivita'  di  monitoraggio  degli  interventi  finanziari  in essere
secondo  modalita'  da  definirsi  con la predetta convenzione, nella
medesima  e'  riconosciuto  a FIN.RE.CO. ai sensi dell'art. 12, comma
43,  della  legge  regionale 15 settembre 1999, n. 25, un importo non
superiore all'1,5 per cento dei fondi utilizzati.

                               Art. 6.
               Termine di presentazione della domanda
    1. Il termine annuale per la presentazione da parte di FIN.RE.CO.
della  domanda  di  assegnazione  dei  mezzi finanziari e' fissato il
giorno 1o marzo.
    2.   In  sede  di  prima  applicazione  la  domanda  deve  essere
presentata  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.

                               Art. 7.
                          C o n t r o l l i
    1.  La  direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione
ed  artigianato  effettua presso FIN.RE.CO., o direttamente presso le
cooperative,  ispezioni e controlli, anche a campione, in percentuale
non  inferiore  al 10 per cento del numero degli interventi agevolati
attuati nell'esercizio precedente.

                  Visto: Il vice presidente: Ciani