Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela di ambiente dagli inquinamenti". Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38 - 110/Leg. 1. L'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 22/1997, si osservano per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, le direttive e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 2. Gli enti e i soggetti - esclusi gli enti locali - che esercitano attivita' di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili devono essere iscritti all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 22/1997, nei limiti e alle condizioni ivi previste. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' agli enti e ai soggetti - esclusi gli enti locali - che provvedono alla gestione dei centri di raccolta zonale, nonche' dei centri di raccolta materiali, delle piattaforme e delle infrastrutture di interesse locale di cui all'Art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), come sostituito dall'Art. 48 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. Sono tuttavia esclusi dagli adempimenti di cui al comma 2 le associazioni di volontariato, i singoli cittadini o loro associazioni e gli operatori di cui alla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale) che prestino agli enti locali la loro collaborazione nelle attivita' di gestione dei rifiuti urbani ivi compresi gli impianti di cui al presente comma quale la responsabilita' della gestione rimanga direttamente in capo agli enti locali medesimi o su altri soggetti affidatari iscritti all'albo. 4. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili - ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata, dalle attivita' di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori o dalla pulizia e spurgo dei manufatti di cui all'art. 10 - non sono applicabili gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsto dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997, purche': a) le predette attivita' siano esercitate dai comuni, dai comprensori o dagli enti e soggetti affidatari della gestione del servizio pubblico; b) le predette attivita' siano svolte nell'ambito del territorio provinciale. 5. Gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997 si osservano relativamente al conferimento dei rifiuti di cui al comma 4 in centri e impianti di smaltimento o di recupero localizzati al di fuori del territorio provinciale. 6. Gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 si osservano ai fini della gestione dei centri di raccolta zonale con riferimento ai rifiuti speciali. Relativamente alla gestione dei centri di raccolta materiali, delle piattaforme e delle infrastrutture da interesse locale di cui all'art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5. come sostituito dall'art. 48 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nonche' dei centri di raccolta zonale nei quali siamo conferiti separatamente anche rifiuti urbani, il registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e' compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico in relazione all'avviamento dei rifiuti urbani a successivi cento di stoccaggio o a impianti di recupero o di smaltimento. 7. Alle acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori dei rifiuti urbani, nonche' alle acque e alle sostanze liquide di cui all'art. 10, comma 3, - ove recapitate e trattate negli impianti di depurazione direttamente gestiti dal soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani - sono applicabili esclusivamente le disposizioni concernenti gli scarichi di acque reflue. 8. Al trasporto a valle, anche mediante elicottero, dei rifiuti urbani provenienti dai rifugi alpini, ai sensi dell'art. 78 del testo unico, ovvero derivanti da bonifiche di siti di alta montagna disposte dalla pubblica amministrazione non solo applicabili gli adempimenti concernenti l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. A tali trasporti si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 4.". Art. 2. Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg 1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n.. 38-110/Leg., come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 14 giugno 1999, n. 8-7/Leg., le parole: "entro il 31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 30 aprile 2001". Art. 3. Sostituzione dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. 1. L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 9. commi 4 e 5. del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) sono applicabili, secondo quanto stabilito dal comma 2, nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralita' di siti che interessano il territorio provinciale o vi siano piu' soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito. 2. Per i fini di cui al comma 1, gli accordi di programma previsti dall'art. 9,. commi 4 e 5. del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 sono stipulati, entro il 31 dicembre 2001, tra la provincia, i comuni territorialmente competenti e i soggetti interessati. 3. Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, si applicano le procedure stabilite dall'art. 77-bis del testo unico, prescindendo dalla conferenza di servizi di cui all'Art. 10 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999. 4. Alle finalita' di cui agli articoli 13, commi 1, 2 e 3, e 14, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 si provvede con apposite deliberazioni della giunta provinciale, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente". Art. 4. Modifica all'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e' sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 3, commi 4 e 7, in tal caso la parte liquida e' smaltita in conformita' alla disciplina sullo scarico delle acque reflue e sulla gestione dei rifiuti, in impianti di trattamento autorizzati, ivi compresi gli impianti di trattamento autorizzati, ivi compresi gli impianti di pretrattamento annessi ai depuratori pubblici".