Ulteriori   modifiche   al   decreto   del  presidente  della  giunta
provinciale   26 novembre   1998,   n.  38-110/Leg.,  recante  "Norme
regolamentari  di  attuazione  del capo XV della legge provinciale 11
settembre  1998,  n.  10 e altre disposizioni in materia di tutela di
ambiente dagli inquinamenti".
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'art.  3  del  decreto  del presidente della giunta
           provinciale 26 novembre 1998, n. 38 - 110/Leg.
    1.  L'art.  3 del decreto del presidente della giunta provinciale
26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e' sostituito dal seguente:
    "Art.  3 (Adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti urbani).
- 1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 22/1997, si
osservano  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani e assimilabili, le
direttive e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
    2.  Gli  enti  e  i  soggetti  -  esclusi  gli  enti locali - che
esercitano  attivita'  di  gestione dei rifiuti urbani e assimilabili
devono  essere  iscritti  all'Albo  nazionale delle imprese esercenti
servizi  di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30, commi 4 e
10,  del decreto legislativo n. 22/1997, nei limiti e alle condizioni
ivi previste.
    3.  Le  disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' agli
enti  e  ai  soggetti - esclusi gli enti locali - che provvedono alla
gestione  dei  centri  di  raccolta  zonale,  nonche'  dei  centri di
raccolta  materiali,  delle  piattaforme  e  delle  infrastrutture di
interesse  locale di cui all'Art. 6, comma 2, della legge provinciale
14  aprile  1998,  n.  5 (Disciplina della raccolta differenziata dei
rifiuti),  come  sostituito  dall'Art.  48 della legge provinciale 20
marzo  2000,  n. 3. Sono tuttavia esclusi dagli adempimenti di cui al
comma  2  le associazioni di volontariato, i singoli cittadini o loro
associazioni  e  gli  operatori  di  cui  alla  legge  provinciale 27
novembre  1990,  n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la
valorizzazione  ambientale)  che  prestino  agli  enti locali la loro
collaborazione  nelle  attivita'  di  gestione dei rifiuti urbani ivi
compresi   gli   impianti   di   cui   al  presente  comma  quale  la
responsabilita' della gestione rimanga direttamente in capo agli enti
locali medesimi o su altri soggetti affidatari iscritti all'albo.
    4. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili
- ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata, dalle
attivita'  di  lavaggio  dei  cassonetti  e  dei  contenitori o dalla
pulizia  e  spurgo  dei  manufatti  di  cui  all'art.  10  - non sono
applicabili  gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico
e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsto dagli
articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997, purche':
      a)  le  predette  attivita'  siano  esercitate  dai comuni, dai
comprensori  o  dagli  enti  e soggetti affidatari della gestione del
servizio pubblico;
      b)   le   predette   attivita'  siano  svolte  nell'ambito  del
territorio provinciale.
    5.  Gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai
formulari  di  identificazione  durante  il  trasporto  di  cui  agli
articoli  12  e  15  del  decreto legislativo n. 22/1997 si osservano
relativamente al conferimento dei rifiuti di cui al comma 4 in centri
e  impianti  di smaltimento o di recupero localizzati al di fuori del
territorio provinciale.
    6.  Gli  adempimenti  relativi ai registri di carico e scarico di
cui  all'art.  12  del decreto legislativo n. 22/1997 si osservano ai
fini  della gestione dei centri di raccolta zonale con riferimento ai
rifiuti  speciali. Relativamente alla gestione dei centri di raccolta
materiali,  delle  piattaforme  e  delle  infrastrutture da interesse
locale  di cui all'art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile
1998,  n.  5. come sostituito dall'art. 48 della legge provinciale 20
marzo  2000,  n.  3,  nonche' dei centri di raccolta zonale nei quali
siamo  conferiti  separatamente  anche rifiuti urbani, il registro di
carico  e  scarico  di  cui  all'art.  12  del decreto legislativo n.
22/1997  e' compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico
in  relazione all'avviamento dei rifiuti urbani a successivi cento di
stoccaggio o a impianti di recupero o di smaltimento.
    7.  Alle  acque  di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori dei
rifiuti  urbani,  nonche'  alle  acque e alle sostanze liquide di cui
all'art.  10,  comma 3, - ove recapitate e trattate negli impianti di
depurazione  direttamente gestiti dal soggetto gestore della raccolta
dei  rifiuti urbani - sono applicabili esclusivamente le disposizioni
concernenti gli scarichi di acque reflue.
    8.  Al  trasporto a valle, anche mediante elicottero, dei rifiuti
urbani provenienti dai rifugi alpini, ai sensi dell'art. 78 del testo
unico,  ovvero  derivanti  da  bonifiche  di  siti  di  alta montagna
disposte  dalla  pubblica  amministrazione  non  solo applicabili gli
adempimenti concernenti l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
esercenti  servizi  di  smaltimento  dei rifiuti. A tali trasporti si
applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 4.".
                               Art. 2.
        Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della
         giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg
    1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta
provinciale  26  novembre  1998, n.. 38-110/Leg., come modificato dal
decreto  del  presidente  della giunta provinciale 14 giugno 1999, n.
8-7/Leg.,  le  parole: "entro il 31 marzo 2000" sono sostituite dalle
seguenti parole: "entro il 30 aprile 2001".
                               Art. 3.
      Sostituzione dell'art. 6 del decreto del presidente della
         giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
    1.  L'art.  6 del decreto del presidente della giunta provinciale
26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e' sostituito dal seguente:
    "Art.  6 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). -
1. Le  disposizioni  di  cui all'art. 9. commi 4 e 5. del decreto del
Ministro  dell'ambiente  25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante
criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17
del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modificazioni   e  integrazioni)  sono  applicabili,  secondo  quanto
stabilito dal comma 2, nel caso in cui l'interessato debba provvedere
alla  contestuale  bonifica di una pluralita' di siti che interessano
il  territorio  provinciale o vi siano piu' soggetti interessati alla
bonifica di un medesimo sito.
    2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1, gli accordi di programma
previsti  dall'art.  9,. commi 4 e 5. del citato decreto del Ministro
dell'ambiente  n.  471  del 1999 sono stipulati, entro il 31 dicembre
2001,  tra  la  provincia,  i  comuni territorialmente competenti e i
soggetti interessati.
    3.  Ai  fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione
degli  interventi  di  bonifica,  ripristino ambientale e di messa in
sicurezza  permanente,  si applicano le procedure stabilite dall'art.
77-bis  del  testo unico, prescindendo dalla conferenza di servizi di
cui  all'Art.  10  del  decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del
1999.
    4.  Alle finalita' di cui agli articoli 13, commi 1, 2 e 3, e 14,
comma 4,  del  decreto  del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 si
provvede   con   apposite  deliberazioni  della  giunta  provinciale,
acquisito  il  parere  dell'Agenzia  provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente".
                               Art. 4.
        Modifica all'art. 10 del decreto del presidente della
         giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
    1.  Il  secondo  periodo del comma 3 dell'art. 10 del decreto del
presidente  della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
e' sostituito dal seguente:
    "Fatto  salvo quanto diversamente disposto dall'art. 3, commi 4 e
7,  in  tal  caso  la  parte  liquida e' smaltita in conformita' alla
disciplina  sullo  scarico  delle  acque  reflue e sulla gestione dei
rifiuti,  in  impianti  di  trattamento autorizzati, ivi compresi gli
impianti  di  trattamento  autorizzati,  ivi compresi gli impianti di
pretrattamento annessi ai depuratori pubblici".