Art. 10. Edifici e luoghi privati aperti al pubblico 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi contributi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per ogni singola unita' immobiliare. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa unita' immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.