Art. 11. Edifici privati 1. Per la realizzazione di opere, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'art. 21 e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 50 milioni per la realizzazione di ascensori. 2. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.