Art. 11.
                           Edifici privati
    1. Per  la  realizzazione  di  opere, direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici
privati,  ivi  compresi  gli  edifici adibiti a luogo di lavoro e gli
edifici  di  edilizia  residenziale pubblica, possono essere concessi
contributi alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nella
misura percentuale indicata all'art. 21 e comunque per un importo non
superiore  a  lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non
superiore a 50 milioni per la realizzazione di ascensori.
    2. Dai  contributi  di  cui al comma 1 sono escluse le abitazioni
secondarie.