Art. 15.
                     Piano annuale di intervento
    1. La  giunta regionale adotta il piano annuale di intervento con
il quale:
      a) ripartisce  i  fondi  regionali  tra  gli enti pubblici ed i
comuni sulla base del fabbisogno presunto segnalato, da ripartire fra
i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto;
      b) stabilisce i criteri e le modalita' per la definizione delle
graduatorie degli aventi diritto;
      c) approva   l'ammissibilita'   ai   contributi  delle  domande
presentate dagli enti pubblici ed impegna la relativa spesa presunta;
      d) anticipa  agli  enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta
fino al cinquanta per cento del contributo impegnato.