Art. 15. Piano annuale di intervento 1. La giunta regionale adotta il piano annuale di intervento con il quale: a) ripartisce i fondi regionali tra gli enti pubblici ed i comuni sulla base del fabbisogno presunto segnalato, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto; b) stabilisce i criteri e le modalita' per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto; c) approva l'ammissibilita' ai contributi delle domande presentate dagli enti pubblici ed impegna la relativa spesa presunta; d) anticipa agli enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta fino al cinquanta per cento del contributo impegnato.