Art. 18.
             Domande di contributo dei soggetti privati
    1. Per  ottenere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13
e  14  i soggetti privati presentano domanda al sindaco del comune di
residenza,  con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da
acquistare nonche' della relativa spesa.
    2. Qualora  la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista
su  immobili  detenuti  a  titolo di locazione dai soggetti di cui al
comma  1,  alla  domanda  deve essere allegato un atto di assenso del
proprietario.
    3. Le  domande  di  cui  al comma 1 devono essere corredate dalla
documentazione stabilita con deliberazione della giunta regionale.
    4. Il comune di residenza e' tenuto ad anticipare su richiesta, i
contributi  di  cui  al  comma  1,  alle persone che dispongano di un
reddito famigliare non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale,
ai  sensi  dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1994,
n.  19  (Norme  in materia di assistenza economica), come annualmente
rivalutato con deliberazione della giunta regionale.
    5. Il  reddito  di  cui  al  comma  5  e'  determinato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 19/1994.
    6. Le  persone  di  cui all'art. 3, comma 1, lett. c), al fine di
poter accedere ai contributi di cui all'art. 11, devono presentare la
domanda,  relativa  allo  stesso  immobile,  per  accedere  al  fondo
speciale  di  cui  all'art. 10  della  legge  n.  13/1989, secondo le
modalita' previste dall'art. 11 della legge stessa.