Art. 18. Domande di contributo dei soggetti privati 1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 i soggetti privati presentano domanda al sindaco del comune di residenza, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare nonche' della relativa spesa. 2. Qualora la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista su immobili detenuti a titolo di locazione dai soggetti di cui al comma 1, alla domanda deve essere allegato un atto di assenso del proprietario. 3. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla documentazione stabilita con deliberazione della giunta regionale. 4. Il comune di residenza e' tenuto ad anticipare su richiesta, i contributi di cui al comma 1, alle persone che dispongano di un reddito famigliare non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), come annualmente rivalutato con deliberazione della giunta regionale. 5. Il reddito di cui al comma 5 e' determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 19/1994. 6. Le persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), al fine di poter accedere ai contributi di cui all'art. 11, devono presentare la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al fondo speciale di cui all'art. 10 della legge n. 13/1989, secondo le modalita' previste dall'art. 11 della legge stessa.