Art. 19. Assegnazione dei fondi regionali ai comuni 1. Entro il termine perentorio stabilito con deliberazione della giunta regionale, i comuni comunicano alla Regione il loro fabbisogno presunto per l'anno successivo, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto. 2. I comuni sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, concedono i contributi ai soggetti e agli enti che ne fanno richiesta e ne hanno titolo.