Art. 21. Determinazioni percentuali di intervento 1. La seguente tabella si applica per la determinazione delle percentuali di intervento di cui all'art. 11 e all'art. 12, comma 2, lettera b) in relazione al reddito del richiedente: a) fino al minimo vitale ai sensi della legge regionale n. 19/1994: 100%; b) fino a L. 20.000.000 oltre il minimo vitale: 90%; c) da L. 20.000.001 a L. 30.000.000 oltre il minimo vitale: 80%; d) da L. 30.000.001 a L. 40.000.000 oltre il minimo vitale: 70%; e) da L. 40.000001 a L. 50.000.000 oltre il minimo vitale: 60%; f) da L. 50.000.001 a L. 60.000.000 oltre il minimo vitale: 50%; g) da L. 60.000.001 a L. 70.000.000 oltre il minimo vitale: 40%; h) da L. 70.000.001 a L. 150.000.000 oltre il minimo vitale: 30%.