Art. 22. Disposizioni finanziarie 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi per l'anno 2000 che gravera' sugli stanziamenti iscritti al capitolo 58700 del bilancio triennale della Regione 1998/2000. 2. A decorrere dall'anno 2001 la spesa di cui alla presente legge sara' determinata con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).