Art. 6. Coordinamento con le norme edilizie 1. Le norme della presente legge, nonche' quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), emanate in attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani programmi urbanistici contrastanti con esse. 2. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, rese ai sensi dell'art. 15, comma terzo, e dell'art. 26, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche sottoscritta dal progettista previo rilascio di nulla osta ai sensi dell'art. 16, comma 1. 3. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilita' o di abitabilita' per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve accertare che le stesse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine, il sindaco puo' richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 4. Nel caso di opere pubbliche, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformita' alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne da' atto in sede di approvazione del progetto. 5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso da edifici privati a luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilita' o abitabilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile. 6. L'esecuzione di interventi di nuova costruzione e di recupero globale in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, realizzati in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nei quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, comporta la dichiarazione di inabitabilita' o inagibilita' parziale o totale dell'edificio. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' o l'abitabilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 7. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti ed alla rimozione della segnaletica installata che risulti di ostacolo alla circolazione delle persone disabili. 8. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 118/1971, al decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, alla legge n. 13/1989, e successive modificazioni, e al decreto ministero lavori pubblici n. 236/1989, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.