Art. 6.
                 Coordinamento con le norme edilizie
    1. Le  norme  della  presente  legge,  nonche'  quelle  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1996,  n. 503
(Regolamento   recante   norme   per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche  negli edifici, spazi e servizi pubblici), emanate in
attuazione   dell'art. 27   della   legge   30 marzo   1971,  n.  118
(Conversione  in  legge  del  decreto-legge  30 gennaio 1971, n. 5, e
nuove  norme  in  favore  dei  mutilati  ed  invalidi civili) per gli
edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro
dei  lavori  pubblici  14 giugno  1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie   a   garantire  l'accessibilita',  l'adattabilita'  e  la
visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale
pubblica,  sovvenzionata  e  agevolata  ai  fini  del  superamento  e
dell'eliminazione  delle  barriere architettoniche), emanate ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni
per   favorire   il   superamento  e  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche  negli edifici privati) per gli edifici privati, come
pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma
2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e
sulle norme tecniche dei piani programmi urbanistici contrastanti con
esse.
    2. Alle  comunicazioni  al  comune dei progetti di esecuzione dei
lavori  riguardanti  edifici  pubblici  e privati aperti al pubblico,
rese  ai  sensi  dell'art. 15,  comma  terzo,  e  dell'art. 26, comma
secondo,  della  legge  28 febbraio  1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo  dell'attivita'  urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria  delle  opere  edilizie),  e successive modificazioni, sono
allegate   una   documentazione   grafica   e  una  dichiarazione  di
conformita'  alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di
superamento   delle   barriere   architettoniche   sottoscritta   dal
progettista  previo  rilascio  di  nulla  osta ai sensi dell'art. 16,
comma 1.
    3.  Il  sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilita' o di
abitabilita'  per  le  opere  riguardanti  edifici pubblici e privati
aperti  al  pubblico,  deve  accertare  che  le  stesse  siano  state
realizzate  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti in materia di
eliminazione  delle  barriere architettoniche. A tal fine, il sindaco
puo'  richiedere  al  proprietario  dell'immobile  o all'intestatario
della  concessione  una  dichiarazione  resa  sotto  forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
    4. Nel  caso  di  opere  pubbliche,  fermo restando il divieto di
finanziamento  di  cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio
1986,  n.  41  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 1986)), e l'obbligo della
dichiarazione  del  progettista,  l'accertamento  di conformita' alla
normativa   vigente   in   materia  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche  spetta  all'amministrazione  competente,  che ne da'
atto in sede di approvazione del progetto.
    5. La  richiesta  di  modifica  di  destinazione d'uso da edifici
privati  a luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla
dichiarazione  di  cui  al  comma  2.  Il rilascio del certificato di
agibilita' o abitabilita' e' condizionato alla verifica tecnica della
conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.
    6. L'esecuzione  di interventi di nuova costruzione e di recupero
globale  in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, realizzati
in   difformita'   dalle   disposizioni   vigenti   in   materia   di
accessibilita'  e di eliminazione delle barriere architettoniche, nei
quali    le   difformita'   siano   tali   da   rendere   impossibile
l'utilizzazione  dell'opera da parte delle persone disabili, comporta
la  dichiarazione  di inabitabilita' o inagibilita' parziale o totale
dell'edificio.   Il   progettista,   il   direttore  dei  lavori,  il
responsabile   tecnico   degli   accertamenti   per   l'agibilita'  o
l'abitabilita'   ed   il   collaudatore,   ciascuno  per  la  propria
competenza,  sono  direttamente  responsabili  ai sensi dell'art. 24,
comma  7,  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104 (Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate).
    7. I  piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
all'art. 32,  comma  21,  della  legge n. 41/1986 sono modificati con
integrazioni  relative  all'accessibilita'  degli  spazi  urbani, con
particolare  riferimento  all'individuazione  e alla realizzazione di
percorsi  accessibili, all'installazione di semafori acustici per non
vedenti ed alla rimozione della segnaletica installata che risulti di
ostacolo alla circolazione delle persone disabili.
    8. I   comuni   adeguano   i   propri  regolamenti  edilizi  alle
disposizioni  di  cui all'art. 27 della legge n. 118/1971, al decreto
del Presidente della Repubblica n. 503/1996, alla legge n. 13/1989, e
successive  modificazioni,  e al decreto ministero lavori pubblici n.
236/1989,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi  comunali  contrastanti  con  le  disposizioni  del  presente
articolo perdono efficacia.