Art. 7. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996 per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto ministero lavori pubblici n. 236/1989 per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per i luoghi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata. 2. Al fine di garantire l'accessibilita' e la visitabilita' degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni luogo aperto al pubblico, la giunta regionale puo' deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato. 4. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, le possibili e conformi varianti, possono essere adottati criteri di progettazione, volti a conseguire livelli di accessibilita' non inferiori a quelli previsti dal decreto ministero lavori pubblici n. 236/1989. 5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, o a singoli volumi tecnici il cui accesso e' riservato esclusivamente ad addetti a lavorazioni specialistiche che per la loro natura sono del tutto precluse a persone disabili.