Art. 7.
Progetti  relativi  alla  costruzione  di  nuovi  edifici ovvero alla
                ristrutturazione di edifici esistenti
    1. I  progetti  relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero
alla  ristrutturazione  di  interi  edifici esistenti sono redatti in
osservanza  delle  prescrizioni  tecniche  stabilite  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 503/1996 per gli edifici pubblici, e
delle  prescrizioni  tecniche  emanate  con  decreto ministero lavori
pubblici  n.  236/1989  per  gli edifici privati, ivi compresi quelli
aperti al pubblico, per i luoghi privati aperti al pubblico e per gli
edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.
    2. Al fine di garantire l'accessibilita' e la visitabilita' degli
edifici  pubblici  e  privati  esistenti  e  di  ogni luogo aperto al
pubblico,  la giunta regionale puo' deliberare ulteriori prescrizioni
tecniche  ad  integrazione e specificazione di quelle di cui al comma
1.
    3. Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per
gli  interventi  di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di
edifici  di  edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici
privati,  ivi  compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo
specifico intervento progettato.
    4. Per  gli  edifici  pubblici  esistenti,  non  assoggettati  ad
interventi  di  ristrutturazione,  ai  quali sono apportate, ai sensi
dell'art. 1  del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996,
le  possibili e conformi varianti, possono essere adottati criteri di
progettazione,  volti  a  conseguire  livelli  di  accessibilita' non
inferiori  a quelli previsti dal decreto ministero lavori pubblici n.
236/1989.
    5. Le  prescrizioni  tecniche  di  cui  ai  commi  1  e  2 non si
applicano  a  singole parti di edifici che, nel rispetto di normative
tecniche  specifiche,  non  possono  essere realizzate senza barriere
architettoniche,  o  a  singoli  volumi  tecnici  il  cui  accesso e'
riservato  esclusivamente ad addetti a lavorazioni specialistiche che
per la loro natura sono del tutto precluse a persone disabili.