Art. 9.
                      Edifici e luoghi pubblici
    1. Per  la  realizzazione  di  opere  direttamente finalizzate al
superamento  e  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche in
edifici  e  luoghi  pubblici,  ivi  compresi  gli edifici di edilizia
residenziale  pubblica,  possono essere concessi contributi agli enti
pubblici  in  misura  non  superiore al novanta per cento della spesa
effettivamente  sostenuta,  comprensiva  dei  costi di progettazione,
appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non
superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.
    2. I  contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli
concessi  in  base  ad  altre  leggi  regionali per interventi, sullo
stesso  immobile,  relativi alla tipologia di opere finanziate con la
presente legge.