Art. 9. Edifici e luoghi pubblici 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi agli enti pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.