Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2000. Art. 1. Ambito applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina la corresponsione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, all'Avvocato della Regione ed agli avvocati in servizio presso l'ufficio legislativo e legale che siano stati incaricati della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la medesima. Art. 2. Spese liquidate dall'organo giudiziario 1. Nel caso di sentenza in cui l'organo giudiziario abbia addebitato le spese alla controparte della Regione, lo speciale compenso viene determinato in misura equivalente alla somma liquidata in sentenza, ridotta degli importi qualificati come spese od anticipazioni. 2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso di sentenza in cui l'organo giudiziario non abbia espressamente e separatamente qualificato detti importi, l'avvocato istante dichiara le spese processuali sostenute dalla Regione. 3. La corresponsione dello speciale compenso di cui al presente articolo avviene solamente successivamente all'avvenuto versamento delle somme a favore dell'amministrazione regionale in esecuzione della sentenza; di tale versamento deve essere fornita idonea documentazione a cura dell'avvocato istante. Art. 3. Compensazione delle spese 1. Nel caso in cui l'organo giudiziario abbia deciso la compensazione delle spese, alla corresponsione dello speciale compenso di cui all'art. 1 si provvede su richiesta dell'avvocato interessato formulata in conformita' alla tariffa forense vigente all'epoca della pronunzia della decisione giudiziale e comunque per importi non superiori al minimo previsto dalla tariffa stessa per il valore della causa considerata. 2. L'ammontare dello speciale compenso e' pari all'importo complessivo di cui al comma 1 ridotto nella misura di cui all'art. 21, terzo comma del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Art. 4. Disposizioni procedurali 1. Le richieste non conformi al presente regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento. Art. 5. Norma transitoria 1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano alle richieste di speciale compenso per le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sia stato disposto il pagamento. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANTONIONE