Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui
   all'art.  20  della  legge  regionale  n. 30/1968, come modificato
   dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2000.
                               Art. 1.
                         Ambito applicazione
    1.  Il  presente  Regolamento  disciplina la corresponsione dello
speciale  compenso  di  cui  all'art.  20  della  legge  regionale n.
30/1968,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, all'Avvocato
della   Regione   ed  agli  avvocati  in  servizio  presso  l'ufficio
legislativo  e legale che siano stati incaricati della rappresentanza
e  difesa dell'Amministrazione regionale nei soli casi in cui la lite
sia stata definita in senso favorevole per la medesima.
                               Art. 2.
               Spese liquidate dall'organo giudiziario
    1.  Nel  caso  di  sentenza  in  cui  l'organo  giudiziario abbia
addebitato  le  spese  alla  controparte  della  Regione, lo speciale
compenso viene determinato in misura equivalente alla somma liquidata
in   sentenza,  ridotta  degli  importi  qualificati  come  spese  od
anticipazioni.
    2.  Ai  fini  della determinazione di cui al comma 1, nel caso di
sentenza  in  cui  l'organo  giudiziario  non  abbia  espressamente e
separatamente  qualificato detti importi, l'avvocato istante dichiara
le spese processuali sostenute dalla Regione.
    3.  La  corresponsione dello speciale compenso di cui al presente
articolo  avviene  solamente  successivamente all'avvenuto versamento
delle  somme  a  favore  dell'amministrazione regionale in esecuzione
della  sentenza;  di  tale  versamento  deve  essere  fornita  idonea
documentazione a cura dell'avvocato istante.
                               Art. 3.
                      Compensazione delle spese
    1.   Nel  caso  in  cui  l'organo  giudiziario  abbia  deciso  la
compensazione   delle   spese,  alla  corresponsione  dello  speciale
compenso  di  cui  all'art.  1 si provvede su richiesta dell'avvocato
interessato  formulata  in  conformita'  alla tariffa forense vigente
all'epoca  della  pronunzia della decisione giudiziale e comunque per
importi  non superiori al minimo previsto dalla tariffa stessa per il
valore della causa considerata.
    2.  L'ammontare  dello  speciale  compenso  e'  pari  all'importo
complessivo  di  cui  al comma 1 ridotto nella misura di cui all'art.
21, terzo comma del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
                               Art. 4.
                      Disposizioni procedurali
    1.  Le  richieste  non  conformi  al  presente  regolamento  sono
restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.
                               Art. 5.
                          Norma transitoria
    1.  Le  norme  di  cui agli articoli precedenti si applicano alle
richieste  di  speciale compenso per le quali alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento non sia stato disposto il pagamento.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANTONIONE