Regolamento   concernente   l'attivita'   dei  consultori  familiari,
   attuativo  del decreto-legge 1o dicembre 1995, n. 509, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
                               Art. 1.
                           O g g e t t o
    1.   Il   presente   Regolamento   disciplina   le  modalita'  di
assegnazione  della  quota  di  finanziamento attribuita alla Regione
Friuli-Venezia   Giulia  in  attuazione  dell'art.  3,  comma  4  del
decreto-legge  1o dicembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 1996, n. 34.
                               Art. 2.
                             Destinatari
    1.  Destinatari  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.  1  sono i
consultori  familiari  delle  aziende  per  i  servizi sanitari della
Regione.
                               Art. 3.
                         Criteri di riparto
    1.  Ai fini della ripartizione del finanziamento tra i consultori
familiari  delle  aziende  per i servizi sanitari richiedenti vengono
individuati i seguenti criteri:
      a)  assegnazione di una quota uguale per tutte le aziende per i
servizi  sanitari,  quale  finanziamento "starter", per l'attivazione
del  servizio,  per  la  formazione  ed  aggiornamento  del personale
addetto  e  per l'allestimento della sede complessivamente ammontante
al 15% della disponibilita;
      b)  assegnazione  della  restante  disponibilita' pari all'85%,
alla incidenza della popolazione giovanile (0-18 anni) e del fenomeno
della  tossicodipendenza  in ciascuna delle sei aziende per i servizi
sanitari;
      b1 - all'incidenza della popolazione giovanile viene attribuito
il 60% della disponibilita' del punto b);
      b2  -  all'incidenza del fenomeno della tossicodipendenza viene
attribuito il 40% della disponibilita' del punto b).
                               Art. 4.
             Modalita' di assegnazione del finanziamento
    1.  I  consultori  familiari delle aziende per i servizi sanitari
della   Regione   Friuli-Venezia  Giulia,  sulla  base  del  progetto
regionale  approvato  dal  Ministero  della sanita, devono presentare
alla  Direzione  regionale  della sanita' e delle politiche sociali -
Servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad
alta  integrazione  sanitaria, un progetto aziendale, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
                               Art. 5.
                           Rendicontazione
    1.  Le  aziende per i servizi sanitari della Regione allo scadere
dell'anno  successivo  a  quello  di  concessione  del  finanziamento
dovranno far pervenire alla Direzione regionale della sanita' e delle
politiche  sociali  - Servizio per le attivita' socio assistenziali e
per  quelle  sociali ad alta integrazione sanitaria una dichiarazione
che attesti l'impiego dei finanziamenti concessi per le finalita' per
le quali sono stati erogati.
    2. La Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali
ha  facolta' di disporre verifiche contabili a campione e chiedere la
presentazione   di  documenti  ai  sensi  dell'art.  42  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                   Visto: Il vice presidente CIANI