Regolamento concernente l'attivita' dei consultori familiari, attuativo del decreto-legge 1o dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' di assegnazione della quota di finanziamento attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 1o dicembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34. Art. 2. Destinatari 1. Destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono i consultori familiari delle aziende per i servizi sanitari della Regione. Art. 3. Criteri di riparto 1. Ai fini della ripartizione del finanziamento tra i consultori familiari delle aziende per i servizi sanitari richiedenti vengono individuati i seguenti criteri: a) assegnazione di una quota uguale per tutte le aziende per i servizi sanitari, quale finanziamento "starter", per l'attivazione del servizio, per la formazione ed aggiornamento del personale addetto e per l'allestimento della sede complessivamente ammontante al 15% della disponibilita; b) assegnazione della restante disponibilita' pari all'85%, alla incidenza della popolazione giovanile (0-18 anni) e del fenomeno della tossicodipendenza in ciascuna delle sei aziende per i servizi sanitari; b1 - all'incidenza della popolazione giovanile viene attribuito il 60% della disponibilita' del punto b); b2 - all'incidenza del fenomeno della tossicodipendenza viene attribuito il 40% della disponibilita' del punto b). Art. 4. Modalita' di assegnazione del finanziamento 1. I consultori familiari delle aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base del progetto regionale approvato dal Ministero della sanita, devono presentare alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - Servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, un progetto aziendale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 5. Rendicontazione 1. Le aziende per i servizi sanitari della Regione allo scadere dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento dovranno far pervenire alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - Servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria una dichiarazione che attesti l'impiego dei finanziamenti concessi per le finalita' per le quali sono stati erogati. 2. La Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali ha facolta' di disporre verifiche contabili a campione e chiedere la presentazione di documenti ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Visto: Il vice presidente CIANI