Regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati a contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze previsti dall'art. 3, comma 25 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2. Art. 1. Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti straordinari per contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze previsti dall'art. 3, comma 25 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2. Art. 2. Destinatari 1. Destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono le aziende per i servizi sanitari della Regione. Art. 3. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le aziende per i servizi sanitari della Regione presentano le domande di finanziamento entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Le domande vanno indirizzate alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - Servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. Art. 4. Criteri di riparto 1. Ai fini della ripartizione tra le aziende per i servizi sanitari richiedenti vengono preventivamente individuati i seguenti indicatori: a) incidenza del fenomeno della tossicodipendenza in ciascuna azienda per i servizi sanitari; b) incidenza della popolazione giovanile (0-18 anni) in ciascuna azienda per i servizi sanitari. 2. Sulla base di tali indicatori il fondo disponibile viene suddiviso per il 40% con riferimento all'indicatore di cui alla lettera a) del comma 1 e per il 60% con riferimento all'indicatore di cui alla lettera b) del comma 1. 3. I progetti da realizzarsi con i finanziamenti concessi devono prevedere per la loro attuazione, la stipula di convenzioni con soggetti professionalmente preparati, organizzati in forma di volontariato e non, comunemente indicati come "operatori di strada". 4. Qualora la richiesta di finanziamento presentata da una azienda risulti inferiore alla quota di finanziamento attribuitale sui parametri fissati, si provvedera' alla riassegnazione della quota eccedente tra le altre aziende secondo gli stessi criteri stabiliti nei commi 1 e 2 dell'art. 4. Art. 5. Rendicontazione 1. Le aziende per i servizi sanitari della Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del finanziamento dovranno far pervenire alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - Servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria una dichiarazione che attesti l'impiego dei finanziamenti concessi per le finalita' per le quali sono stati erogati. 2. La Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali ha facolta' di disporre verifiche contabili a campione e chiedere la presentazione di documenti ai sensi dell'art. 42 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7. Art. 6. Disposizione transitoria 1. Limitatamente all'anno 2000 sono ritenute valide le domande gia' inoltrate dalle aziende per i servizi sanitari e pervenute alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - Servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro il 31 marzo 2000. Visto, Il vice presidente: Ciani