Regolamento   per  la  concessione  di  finanziamenti  finalizzati  a
   contrastare  il  disagio giovanile e le tossicodipendenze previsti
   dall'art.  3,  comma 25 della legge regionale 22 febbraio 2000, n.
   2.
                               Art. 1.
                               Oggetto
    1.   Il   presente  Regolamento  disciplina  la  concessione  dei
finanziamenti  straordinari per contrastare il disagio giovanile e le
tossicodipendenze   previsti   dall'art.  3,  comma  25  della  legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
                               Art. 2.
                             Destinatari
    1.  Destinatari  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.  1 sono le
aziende per i servizi sanitari della Regione.
                               Art. 3.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le aziende per i servizi sanitari della Regione presentano le
domande di finanziamento entro il 31 marzo di ogni anno.
    2.  Le  domande  vanno indirizzate alla direzione regionale della
sanita'  e  delle politiche sociali - Servizio per le attivita' socio
assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
                               Art. 4.
                         Criteri di riparto
    1.  Ai  fini  della  ripartizione  tra  le  aziende per i servizi
sanitari  richiedenti  vengono preventivamente individuati i seguenti
indicatori:
      a)  incidenza  del fenomeno della tossicodipendenza in ciascuna
azienda per i servizi sanitari;
      b)   incidenza  della  popolazione  giovanile  (0-18  anni)  in
ciascuna azienda per i servizi sanitari.
    2.  Sulla  base  di  tali  indicatori  il fondo disponibile viene
suddiviso  per  il  40%  con  riferimento  all'indicatore di cui alla
lettera a) del comma 1 e per il 60% con riferimento all'indicatore di
cui alla lettera b) del comma 1.
    3.  I progetti da realizzarsi con i finanziamenti concessi devono
prevedere  per  la  loro  attuazione,  la  stipula di convenzioni con
soggetti   professionalmente   preparati,  organizzati  in  forma  di
volontariato e non, comunemente indicati come "operatori di strada".
    4.  Qualora  la  richiesta  di  finanziamento  presentata  da una
azienda  risulti  inferiore  alla quota di finanziamento attribuitale
sui parametri fissati, si provvedera' alla riassegnazione della quota
eccedente  tra  le altre aziende secondo gli stessi criteri stabiliti
nei commi 1 e 2 dell'art. 4.
                               Art. 5.
                           Rendicontazione
    1.  Le  aziende  per i servizi sanitari della Regione entro il 31
marzo  dell'anno  successivo  a quello del finanziamento dovranno far
pervenire  alla  Direzione  regionale della sanita' e delle politiche
sociali  - Servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle
sociali  ad alta integrazione sanitaria una dichiarazione che attesti
l'impiego  dei  finanziamenti  concessi per le finalita' per le quali
sono stati erogati.
    2. La Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali
ha  facolta' di disporre verifiche contabili a campione e chiedere la
presentazione   di  documenti  ai  sensi  dell'art.  42  della  legge
regionale del 20 marzo 2000, n. 7.
                               Art. 6.
                      Disposizione transitoria
    1.  Limitatamente  all'anno  2000 sono ritenute valide le domande
gia'  inoltrate dalle aziende per i servizi sanitari e pervenute alla
Direzione  regionale  della  sanita'  e  delle  politiche  sociali  -
Servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad
alta integrazione sanitaria entro il 31 marzo 2000.
                  Visto, Il vice presidente: Ciani