(Pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16 novembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: "Il Governo ha tuttavia osservato che il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge n. 270/1997 per il completamento delle opere puo' comportare il definanzimento totale o parziale dell'intervento da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della citata legge". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione del testo dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2000, n. 9 1. Qualora entro la predetta data le opere non siano state completate e rese pienamente funzionali, i comuni possono fissare nuovi termini ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 2. Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge devono avere il vincolo di destinazione d'uso da trascrivere presso l'ufficio ipoteca per la durata minima di dieci anni.