(Pubblica  nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16
                           novembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
          Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:

"Il Governo ha tuttavia osservato che il mancato rispetto dei termini
previsti  dalla  legge  n.  270/1997 per il completamento delle opere
puo'  comportare  il definanzimento totale o parziale dell'intervento
da  parte  dello  Stato,  ai  sensi dell'art. 4, comma 2 della citata
                               legge".
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1
Integrazione  del  testo dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio
                             2000, n. 9
    1.  Qualora  entro  la  predetta  data  le  opere non siano state
completate  e  rese  pienamente  funzionali, i comuni possono fissare
nuovi  termini  ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 28 gennaio
1977, n. 10.
    2. Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge devono
avere   il  vincolo  di  destinazione  d'uso  da  trascrivere  presso
l'ufficio ipoteca per la durata minima di dieci anni.