Art. 3. 1. Il comma 5 dell'Art. 26 della legge regionale n. 16/1992 e' sostituito dal seguente: "5. Il compenso da corrispondere al direttore, in applicazione del comma 4 e' ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di settore".