Art. 3.
    1.  Il  comma  5 dell'Art. 26 della legge regionale n. 16/1992 e'
sostituito dal seguente:
    "5.  Il  compenso  da corrispondere al direttore, in applicazione
del comma 4 e' ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un
dipendente  regionale  inquadrato  nella qualifica dirigenziale unica
con funzione di dirigente di settore".