Art. 10.
         Organizzazione della gestione faunistico-venatoria
    1. Il  prelievo  venatorio e le operazioni ad esso collegate sono
organizzate in modo unitario nell'ambito dell'ACATE.
    2. Il   prelievo   venatorio  e'  distribuito  nei  distretti  di
gestione,   tenuto   conto   in   via  prioritaria  della  superficie
interessata dalla presenza del cervo.
    3.  Nell'ambito  di  ciascuna  provincia  sono individuati alcuni
punti  di  controllo  finalizzati  alle  verifiche sugli abbattimenti
(accertamento  della  corrispondenza  tra  classe  assegnata  e  capo
abbattuto, rilevamenti biometrici e sanitari).
    4. Nei  punti  di  controllo operano durante il periodo di caccia
gli  addetti al controllo dei capi abbattuti. I rilevatori biometrici
devono   essere   abilitati  a  seguito  di  corso  di  formazione  e
superamento  di  apposito  esame  secondo  le indicazioni dettagliate
dell'INFS.
    5. La  gestione  faunistico-venatoria si basa sulla attivita' dei
cacciatori   di   cervo,  abilitati  da  ciascuna  provincia,  previa
frequentazione  di  corsi  specifici  ed  il  superamento di apposito
esame,  svolto  in  forma  scritta,  orale e pratica. I programmi dei
corsi, le modalita' del loro svolgimento e i criteri di selezione dei
candidati   devono   essere  stabiliti  dalla  provincia  secondo  le
indicazioni formulate dell'INFS.
    6. Ciascun   cacciatore   abilitato   puo'   iscriversi,   previa
presentazione  di specifica richiesta, in uno soltanto degli appositi
elenchi tenuti da ciascuna provincia.
    7. All'iscrizione nell'elenco provinciale consegue il diritto del
cacciatore  abilitato  di  indicare  tra  i distretti appartenenti al
territorio della provincia quello al quale intende aderire al fine di
acquisire  la  possibilita'  di  partecipare  alle  diverse  fasi  di
gestione del distretto stesso.
    8. Alla gestione venatoria possono partecipare anche i conduttori
di cane da traccia, abilitati secondo le rispettive norme regionali e
provinciali.