Art. 10. Organizzazione della gestione faunistico-venatoria 1. Il prelievo venatorio e le operazioni ad esso collegate sono organizzate in modo unitario nell'ambito dell'ACATE. 2. Il prelievo venatorio e' distribuito nei distretti di gestione, tenuto conto in via prioritaria della superficie interessata dalla presenza del cervo. 3. Nell'ambito di ciascuna provincia sono individuati alcuni punti di controllo finalizzati alle verifiche sugli abbattimenti (accertamento della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto, rilevamenti biometrici e sanitari). 4. Nei punti di controllo operano durante il periodo di caccia gli addetti al controllo dei capi abbattuti. I rilevatori biometrici devono essere abilitati a seguito di corso di formazione e superamento di apposito esame secondo le indicazioni dettagliate dell'INFS. 5. La gestione faunistico-venatoria si basa sulla attivita' dei cacciatori di cervo, abilitati da ciascuna provincia, previa frequentazione di corsi specifici ed il superamento di apposito esame, svolto in forma scritta, orale e pratica. I programmi dei corsi, le modalita' del loro svolgimento e i criteri di selezione dei candidati devono essere stabiliti dalla provincia secondo le indicazioni formulate dell'INFS. 6. Ciascun cacciatore abilitato puo' iscriversi, previa presentazione di specifica richiesta, in uno soltanto degli appositi elenchi tenuti da ciascuna provincia. 7. All'iscrizione nell'elenco provinciale consegue il diritto del cacciatore abilitato di indicare tra i distretti appartenenti al territorio della provincia quello al quale intende aderire al fine di acquisire la possibilita' di partecipare alle diverse fasi di gestione del distretto stesso. 8. Alla gestione venatoria possono partecipare anche i conduttori di cane da traccia, abilitati secondo le rispettive norme regionali e provinciali.