Art. 12.
                          Tempi di prelievo
    1. I  tempi  di  prelievo  venatorio sono fissati annualmente dai
calendari  venatori  regionali  e  provincali  su  indicazione  della
commissione  tecnica  e  possono  comportare periodi disgiunti per le
diverse classi, di sesso ed eta'. Nei casi in cui risulti necessario,
ai  fini  di  evitare  squilibri  nella  struttura  di  popolazione e
particolari  casi  di  danneggiamento  alla  vegetazione,  i prelievi
possono essere condotti secondo i regolamenti specifici sul controllo
della fauna selvatica attuabili da ciascuna provincia.
    2. Nel caso di interventi di prelievo eseguiti tramite cattura, i
tempi,  le  modalita'  e  le  persone  coinvolte  sono autorizzati da
ciascuna  provincia  sulla  base  di  specifici  programmi  approvati
dall'INFS.