Art. 12. Tempi di prelievo 1. I tempi di prelievo venatorio sono fissati annualmente dai calendari venatori regionali e provincali su indicazione della commissione tecnica e possono comportare periodi disgiunti per le diverse classi, di sesso ed eta'. Nei casi in cui risulti necessario, ai fini di evitare squilibri nella struttura di popolazione e particolari casi di danneggiamento alla vegetazione, i prelievi possono essere condotti secondo i regolamenti specifici sul controllo della fauna selvatica attuabili da ciascuna provincia. 2. Nel caso di interventi di prelievo eseguiti tramite cattura, i tempi, le modalita' e le persone coinvolte sono autorizzati da ciascuna provincia sulla base di specifici programmi approvati dall'INFS.