Art. 13. Modalita' di prelievo 1. Il capo da abbattere viene assegnato a cura dell'ATC individualmente a ciascun cacciatore al cervo secondo le modalita' stabilite dagli articoli 16 e 17. 2. Il prelievo dei soggetti previsti nel programma annuale operativo puo' essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale all'aspetto o alla cerca con carabina a ripetizione singola manuale, avente calibro non inferiore ai 7 mm (ovvero 270 ) dotata di ottica di puntamento. 3. Durante la caccia e' consentito il porto di una sola arma da fuoco con le caratteristiche di cui al comma 2 e non e' altresi' consentito detenere munizioni o armi diverse, fatta eccezione per gli strumenti da taglio. 4. E' esclusa qualsiasi forma di battuta o braccata ed e' ammesso esclusivamente l'utilizzo del cane da traccia nella fase di recupero dei capi eventualmente feriti. 5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore assegnatario puo' farsi accompagnare da una persone, non armata.