Art. 13.
                        Modalita' di prelievo
    1. Il   capo   da  abbattere  viene  assegnato  a  cura  dell'ATC
individualmente  a  ciascun  cacciatore al cervo secondo le modalita'
stabilite dagli articoli 16 e 17.
    2. Il  prelievo  dei  soggetti  previsti  nel  programma  annuale
operativo  puo'  essere  eseguito  esclusivamente  in forma di caccia
individuale  all'aspetto  o  alla  cerca  con  carabina a ripetizione
singola  manuale,  avente calibro non inferiore ai 7 mm (ovvero 270 )
dotata di ottica di puntamento.
    3. Durante  la  caccia e' consentito il porto di una sola arma da
fuoco  con  le  caratteristiche  di  cui al comma 2 e non e' altresi'
consentito detenere munizioni o armi diverse, fatta eccezione per gli
strumenti da taglio.
    4. E' esclusa qualsiasi forma di battuta o braccata ed e' ammesso
esclusivamente  l'utilizzo del cane da traccia nella fase di recupero
dei capi eventualmente feriti.
    5. Durante  la  caccia  in  cerca o da appostamento il cacciatore
assegnatario puo' farsi accompagnare da una persone, non armata.