Art. 15. Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori 1. Gli ATC possono prevedere annualmente una quota di capi di prelievo da riservare: a) a cacciatori iscritti in altri ATC della regione, che abbiano partecipato ai censimenti annuali ed alle eventuali altre prestazioni d'opera, nelle quantita' decise annualmente dall'ATC su indicazione della commissione tecnica. La provincia redige analoga graduatoria per questi cacciatori, in base ai parametri di cui all'Art. 16, aggiornando la medesima con le stesse procedure previste all'Art. 16; b) a altri cacciatori per i quali e' previsto sempre l'obbligo dell'accompagnatore da parte dei soggetti di cui all'Art. 26. 2. Nei casi di cui al primo comma i cacciatori devono produrre una documentazione che attesti un'abilitazione conseguita con criteri paragonabili a quelli descritti all'Art. 10. Il riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito viene fatto dalla provincia, sentito il parere della commissione tecnica.