Art. 15.
          Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori
    1. Gli  ATC  possono  prevedere  annualmente una quota di capi di
prelievo da riservare:
      a) a  cacciatori  iscritti  in  altri  ATC  della  regione, che
abbiano  partecipato  ai  censimenti  annuali ed alle eventuali altre
prestazioni  d'opera,  nelle quantita' decise annualmente dall'ATC su
indicazione  della  commissione  tecnica. La provincia redige analoga
graduatoria  per  questi  cacciatori,  in  base  ai  parametri di cui
all'Art. 16, aggiornando la medesima con le stesse procedure previste
all'Art. 16;
      b) a  altri cacciatori per i quali e' previsto sempre l'obbligo
dell'accompagnatore da parte dei soggetti di cui all'Art. 26.
    2. Nei  casi  di  cui al primo comma i cacciatori devono produrre
una documentazione che attesti un'abilitazione conseguita con criteri
paragonabili  a  quelli  descritti  all'Art.  10.  Il  riconoscimento
dell'equipollenza  del titolo conseguito viene fatto dalla provincia,
sentito il parere della commissione tecnica.