Art. 18. Compiti dei responsabili dei distretti di gestione 1. In ciascun distretto la logistica dell'attivita' venatoria e delle altre attivita' ad essa collegate, sono curate dal responsabile di distretto, nominato dall'ATC, eventualmente coadiuvato da un massimo di tre vice-responsabili proposti dallo stesso responsabile e nominati dallo stesso ATC. 2. La commissione tecnica indica i requisiti necessari per essere nominati responsabili di distretto. 3. Il responsabile, pena la sua decadenza, deve garantire, anche attraverso compiti specifici affidati ai vice-responsabili: a) la buona conoscenza del territorio del distretto; b) la ottima conoscenza degli elementi distintivi tra le classi di abbattimento, delle modalita' di stima dell'eta' nei capi abbattuti e delle modalita' di misurazione biometrica e dei trofei; c) la cura degli originali riguardanti la cartografia del distretto consegnati e la loro riproduzione per gli assegnatari del prelievo; d) la pronta reperibilita' di almeno due persone tra responsabile e suoi vice in ogni giornata del periodo di abbattimento; e) la organizzazione e la efficienza in tempi rapidi delle attivita' di recupero dei capi feriti con cane da traccia e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo; f) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle persone assegnatarie presenti in caccia nel distretto; g) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla commissione tecnica e ove richiesto, alla polizia provinciale.