Art. 18.
         Compiti dei responsabili dei distretti di gestione
    1. In  ciascun  distretto la logistica dell'attivita' venatoria e
delle altre attivita' ad essa collegate, sono curate dal responsabile
di  distretto,  nominato  dall'ATC,  eventualmente  coadiuvato  da un
massimo di tre vice-responsabili proposti dallo stesso responsabile e
nominati dallo stesso ATC.
    2. La commissione tecnica indica i requisiti necessari per essere
nominati responsabili di distretto.
    3. Il  responsabile, pena la sua decadenza, deve garantire, anche
attraverso compiti specifici affidati ai vice-responsabili:
      a) la buona conoscenza del territorio del distretto;
      b) la ottima conoscenza degli elementi distintivi tra le classi
di   abbattimento,  delle  modalita'  di  stima  dell'eta'  nei  capi
abbattuti e delle modalita' di misurazione biometrica e dei trofei;
      c) la  cura  degli  originali  riguardanti  la  cartografia del
distretto  consegnati  e la loro riproduzione per gli assegnatari del
prelievo;
      d) la   pronta   reperibilita'   di   almeno  due  persone  tra
responsabile   e   suoi   vice   in  ogni  giornata  del  periodo  di
abbattimento;
      e) la  organizzazione  e  la  efficienza  in tempi rapidi delle
attivita'  di  recupero  dei  capi  feriti  con cane da traccia e del
trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;
      f) l'aggiornamento  giornaliero  degli  abbattimenti eseguiti e
delle persone assegnatarie presenti in caccia nel distretto;
      g) il  passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti,
alla commissione tecnica e ove richiesto, alla polizia provinciale.