Art. 19. Distribuzione dei prelievi nei distretti di gestione 1. In funzione della distribuzione dei prelievi nei territori ricadenti nelle province incluse nella ACATE prevista nel programma annuale operativo, i cacciatori a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento, sono assegnati ad uno dei distretti di gestione ricadenti nella provincia presso la quale il cacciatore e' iscritto ai sensi dell'Art. 10. 2. Ogni cacciatore al cervo e' tenuto a dichiarare l'uscita e l'unita' territoriale in cui intende effettuare la sessione di caccia (sub-unita' gestionali) e il punto in cui parcheggia l'auto. 3. Ogni cacciatore e' tenuto a prenotare attraverso il responsabile di distretto, la sub-unita' di gestione in cui intende praticare l'attivita' di caccia. 4. Non e' consentita la presenza contemporanea di piu' di due cacciatori all'interno della stessa sub-unita' gestionale. 5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3, devono essere riportate in cartografia in scala 1:10.000 e devono essere prodotto in tre copie firmate dall'assegnatario e destinate al responsabile di distretto, alla commissione tecnica ed al corpo di polizia provinciale. 6. Nel caso di richieste analoghe all'interno di un distretto, non risolvibili altrimenti, la assegnazione delle sub-unita' gestionali, e' curata dal responsabile di distretto eventualmente coadiuvato dai rappresentanti dell'ATC o da un membro della commissnone tecnica, e deve basarsi sulla posizione in graduatoria dei cacciatori. 7. Il responsabile di distretto deve garantire la rotazione delle aree fra tutti i cacciatori e chiudere, sentito il parere della commissione tecnica, le aree in cui si concentrino in maniera sproporzionata gli abbattimenti.