Art. 19.
        Distribuzione dei prelievi nei distretti di gestione
    1. In  funzione  della  distribuzione  dei prelievi nei territori
ricadenti  nelle  province incluse nella ACATE prevista nel programma
annuale  operativo, i cacciatori a cui sia stato assegnato un capo in
abbattimento,  sono  assegnati  ad  uno  dei  distretti  di  gestione
ricadenti  nella  provincia presso la quale il cacciatore e' iscritto
ai sensi dell'Art. 10.
    2. Ogni  cacciatore  al  cervo  e' tenuto a dichiarare l'uscita e
l'unita' territoriale in cui intende effettuare la sessione di caccia
(sub-unita' gestionali) e il punto in cui parcheggia l'auto.
    3. Ogni   cacciatore   e'   tenuto   a  prenotare  attraverso  il
responsabile  di  distretto, la sub-unita' di gestione in cui intende
praticare l'attivita' di caccia.
    4. Non  e'  consentita  la  presenza contemporanea di piu' di due
cacciatori all'interno della stessa sub-unita' gestionale.
    5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3, devono essere riportate
in  cartografia  in  scala  1:10.000  e devono essere prodotto in tre
copie  firmate  dall'assegnatario  e  destinate  al  responsabile  di
distretto,   alla   commissione   tecnica  ed  al  corpo  di  polizia
provinciale.
    6. Nel  caso  di  richieste analoghe all'interno di un distretto,
non   risolvibili   altrimenti,   la  assegnazione  delle  sub-unita'
gestionali,  e'  curata  dal  responsabile di distretto eventualmente
coadiuvato   dai   rappresentanti  dell'ATC  o  da  un  membro  della
commissnone  tecnica,  e  deve basarsi sulla posizione in graduatoria
dei cacciatori.
    7. Il responsabile di distretto deve garantire la rotazione delle
aree  fra  tutti  i  cacciatori  e  chiudere, sentito il parere della
commissione  tecnica,  le  aree  in  cui  si  concentrino  in maniera
sproporzionata gli abbattimenti.