Art. 20.
    Distribuzione dei prelievi nelle aziende faunistico-venasorie
    1. L'assegnazione  di  una quota di capi in prelievo alle aziende
faunistico-venatorie  viene  fatta  dalle  province,  e deve comunque
rientrare nella quota assegnata al distretto in cui ricade l'azienda,
viene fatta tenuto conto in via prioritaria della superficie relativa
dell'azienda   rispetto   all'intero   distretto  ed  e'  subordinata
all'impegno   di   partecipare   alla   gestione  (censimenti,  ecc.)
dell'azienda  stessa.  Le  modalita' di prelievo sono quelle previste
dal  presente  regolamento.  Le quote di pagamento vengono decise dal
concessionario. Gli accompagnatori sono scelti dal concessionario tra
le  persone  abilitate  con le modalita' previste all'Art. 10. I capi
abbattuti  devono  afferire agli stessi punti di controllo utilizzati
dagli altri cacciatori al cervo.