Art. 20. Distribuzione dei prelievi nelle aziende faunistico-venasorie 1. L'assegnazione di una quota di capi in prelievo alle aziende faunistico-venatorie viene fatta dalle province, e deve comunque rientrare nella quota assegnata al distretto in cui ricade l'azienda, viene fatta tenuto conto in via prioritaria della superficie relativa dell'azienda rispetto all'intero distretto ed e' subordinata all'impegno di partecipare alla gestione (censimenti, ecc.) dell'azienda stessa. Le modalita' di prelievo sono quelle previste dal presente regolamento. Le quote di pagamento vengono decise dal concessionario. Gli accompagnatori sono scelti dal concessionario tra le persone abilitate con le modalita' previste all'Art. 10. I capi abbattuti devono afferire agli stessi punti di controllo utilizzati dagli altri cacciatori al cervo.