Art. 21.
                     Autorizzazione al prelievo
    1. Entro  iI  15 luglio  di  ogni  anno  gli  ATC comunicano alla
commissione  tecnica e alla commissione di coordinamento l'elenco dei
cacciatori  assegnatari  e  rilasciano  su  richiesta  dei cacciatori
interessati, l'autorizzazione al prelievo, i modelli riproducibili di
comunicazione  delle  uscite ed i contrassegni inamovibili da apporre
al capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento.
    2. L'autorizzazione  al  prelievo  contiene  le  generalita'  del
cacciatore  assegnatario,  i  dati  identificativi,  i dati del porto
d'armi  e le caratteristiche del capo da abbattere (classe di sesso e
di eta).
    3. Il  ritiro  dell'autorizzazione  comporta  l'accettazione  del
regolamento.
    4. L'autorizzazione  e  i contrassegni di cui al primo comma sono
personali  e non cedibili; in caso di smarrimento detto materiale non
viene sostituito e si perde il diritto al prelievo.
    5. L'autorizzazione  deve  essere  inserita  nella cassetta delle
uscite dopo l'avvenuto abbattimento o ferimento del capo assegnato.
    6. Entro  dieci  giorni  dal  termine  del  periodo  di  prelievo
assegnato  l'autorizzazione  e  i  contrassegni non utilizzati devono
essere consegnati agli ATC.
    7. Il  possesso  dell'autorizzazione  di  cui  al primo comma non
esonera i cacciatori interessati dagli adempimenti normativi connessi
con l'esercizio venatorio.
    8. Per  l'esercizio  venatorio  2000-2001,  il  termine di cui al
primo comma non e' vincolante.