Art. 21. Autorizzazione al prelievo 1. Entro iI 15 luglio di ogni anno gli ATC comunicano alla commissione tecnica e alla commissione di coordinamento l'elenco dei cacciatori assegnatari e rilasciano su richiesta dei cacciatori interessati, l'autorizzazione al prelievo, i modelli riproducibili di comunicazione delle uscite ed i contrassegni inamovibili da apporre al capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento. 2. L'autorizzazione al prelievo contiene le generalita' del cacciatore assegnatario, i dati identificativi, i dati del porto d'armi e le caratteristiche del capo da abbattere (classe di sesso e di eta). 3. Il ritiro dell'autorizzazione comporta l'accettazione del regolamento. 4. L'autorizzazione e i contrassegni di cui al primo comma sono personali e non cedibili; in caso di smarrimento detto materiale non viene sostituito e si perde il diritto al prelievo. 5. L'autorizzazione deve essere inserita nella cassetta delle uscite dopo l'avvenuto abbattimento o ferimento del capo assegnato. 6. Entro dieci giorni dal termine del periodo di prelievo assegnato l'autorizzazione e i contrassegni non utilizzati devono essere consegnati agli ATC. 7. Il possesso dell'autorizzazione di cui al primo comma non esonera i cacciatori interessati dagli adempimenti normativi connessi con l'esercizio venatorio. 8. Per l'esercizio venatorio 2000-2001, il termine di cui al primo comma non e' vincolante.