Art. 22.
                     Comunicazione delle uscite
    1. In  ogni distretto deve essere predisposta una cassetta chiusa
a doppio scomparto nella quale ciascun cacciatore deve inserire prima
dell'uscita  la scheda di inizio uscita e, subito dopo il rientro, la
scheda  di fine uscita. Le schede devono essere debitamente compilate
e firmate.
    2. La  consultazione  del  materiale  contenuto nelle cassette e'
consentito unicamente alla polizia provinciale.