Art. 22. Comunicazione delle uscite 1. In ogni distretto deve essere predisposta una cassetta chiusa a doppio scomparto nella quale ciascun cacciatore deve inserire prima dell'uscita la scheda di inizio uscita e, subito dopo il rientro, la scheda di fine uscita. Le schede devono essere debitamente compilate e firmate. 2. La consultazione del materiale contenuto nelle cassette e' consentito unicamente alla polizia provinciale.