Art. 23.
   Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento
    1. Nel  caso  di avvenuto abbattimento il cacciatore deve apporre
immediatamente   sul   tendine   d'Achille   del  capo  abbattuto  il
contrassegno  e  provvedere  con  propri  mezzi  o  con l'ausilio dei
responsabili  di distretto al trasporto dell'animale intero presso il
punto  di  controllo,  previa  comunicazione  immediata dell'avvenuto
abbattimento al responsabile di distretto.
    2. Qualora la mole dell'animale e l'impraticabilita' del luogo di
abbattimento  rendano  eccessivamente difficoltoso il trasporto della
carcassa  intera,  e'  consentita l'eviscerazione in campo; in questo
caso  le  viscere  debbono essere comunque portate presso il punto di
controllo.  E' vietato lo smembramento della carcassa prima della sua
verifica al punto di controllo.
    3. Presso  il  punto  di controllo in orari prestabiliti, vengono
rilevati  sul  capo  abbattuto tutte le misure biometriche previste e
gli  eventuali  prelievi di campioni biologici, secondo le istruzioni
emanate dalla commissione tecnica.
    4. Delle  operazioni effettuate presso il punto di controllo deve
essere  redatto,  verbale  nella  scheda di abbattimento, conforme al
modulo indicato dall'INFS.
    5. La  scheda  di  abbattimento  di  cui  al  comma 4 deve essere
controfirmata dal cacciatore interessato che ne riceve una copia.
    6.   Dopo  le  operazioni  di  controllo  l'animale  deve  essere
obbligatoriamente  preso  in  consegna dal cacciatore interessato. La
copia  della  scheda  di  cui  al  comma  4  attesta la legalita' del
possesso dell'animale.