Art. 23. Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento 1. Nel caso di avvenuto abbattimento il cacciatore deve apporre immediatamente sul tendine d'Achille del capo abbattuto il contrassegno e provvedere con propri mezzi o con l'ausilio dei responsabili di distretto al trasporto dell'animale intero presso il punto di controllo, previa comunicazione immediata dell'avvenuto abbattimento al responsabile di distretto. 2. Qualora la mole dell'animale e l'impraticabilita' del luogo di abbattimento rendano eccessivamente difficoltoso il trasporto della carcassa intera, e' consentita l'eviscerazione in campo; in questo caso le viscere debbono essere comunque portate presso il punto di controllo. E' vietato lo smembramento della carcassa prima della sua verifica al punto di controllo. 3. Presso il punto di controllo in orari prestabiliti, vengono rilevati sul capo abbattuto tutte le misure biometriche previste e gli eventuali prelievi di campioni biologici, secondo le istruzioni emanate dalla commissione tecnica. 4. Delle operazioni effettuate presso il punto di controllo deve essere redatto, verbale nella scheda di abbattimento, conforme al modulo indicato dall'INFS. 5. La scheda di abbattimento di cui al comma 4 deve essere controfirmata dal cacciatore interessato che ne riceve una copia. 6. Dopo le operazioni di controllo l'animale deve essere obbligatoriamente preso in consegna dal cacciatore interessato. La copia della scheda di cui al comma 4 attesta la legalita' del possesso dell'animale.