Art. 24.
                          Quota di prelievo
    1. Qgni   cacciatore  a  cui  sia  stato  assegnato  un  capo  in
abbattimento,  e'  tenuto  al pagamento di una quota che deve versare
all'atto  del  ritiro  dell'autorizzazione  di  cui all'Art. 21. Tale
quota e' esaustiva nel caso in cui il cacciatore prelevi una femmina,
un piccolo o un maschio giovane ai sensi dell'Art. 11.
    2. Nel caso in cui il cacciatore abbatta un maschio, deve versare
una  quota  aggiuntiva in base al punteggio del trofeo come stabilito
dalla commissione tecnica.
    3. Se il cacciatore al cervo non preleva il capo che gli e' stato
assegnato,  la  quota  di  cui al primo comma non puo' in nessun caso
essere restituita.
    4. I  cacciatori  di  cui  all'Art.  15  devono  pagare una quota
differenziata  rispetto  a  quanto  previsto  per i cacciatori di cui
all'Art. 14.
    5. Le  quote sono stabilite dagli ATC, d'intesa con la provincia,
sulla base delle spese organizzative e dei costi di gestione.