Art. 24. Quota di prelievo 1. Qgni cacciatore a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento, e' tenuto al pagamento di una quota che deve versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione di cui all'Art. 21. Tale quota e' esaustiva nel caso in cui il cacciatore prelevi una femmina, un piccolo o un maschio giovane ai sensi dell'Art. 11. 2. Nel caso in cui il cacciatore abbatta un maschio, deve versare una quota aggiuntiva in base al punteggio del trofeo come stabilito dalla commissione tecnica. 3. Se il cacciatore al cervo non preleva il capo che gli e' stato assegnato, la quota di cui al primo comma non puo' in nessun caso essere restituita. 4. I cacciatori di cui all'Art. 15 devono pagare una quota differenziata rispetto a quanto previsto per i cacciatori di cui all'Art. 14. 5. Le quote sono stabilite dagli ATC, d'intesa con la provincia, sulla base delle spese organizzative e dei costi di gestione.