Art. 25. Prassi di tiro ed adempimenti connessi all'avvenuto ferimento 1. Ogni cacciatore a cui e' stato assegnato un capo in abbattimento e' obbligato dopo il tiro, e dopo un'attesa di almeno quindici minuti, a controllare sul terreno i segni di caccia. 2. In caso di sospetto ferimento, o anche di colpo mancato, il cacciatore deve astenersi dall'inseguimento e comunicare senza ritardo l'esito del tiro inserendo in cassetta la scheda di fine uscita e contattando il responsabile di distretto per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso di cane da traccia. 3. Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e modi previsti dal responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero. 4. Il responsabile di distretto (o vice-responsabile) assieme agli addetti al recupero, deve redigere apposito verbaIe consuntivo della ricerca, considerando nei casi di ferita grave o dubbia il capo ferito non recuperato come comunque abbattuto. In tale caso assieme al verbale firmato dai partecipanti al recupero e dal responsabile, deve essere inserita nella cassetta anche l'autorizzazione al prelievo.