Art. 25.
    Prassi di tiro ed adempimenti connessi all'avvenuto ferimento
    1. Ogni   cacciatore   a  cui  e'  stato  assegnato  un  capo  in
abbattimento  e'  obbligato  dopo il tiro, e dopo un'attesa di almeno
quindici minuti, a controllare sul terreno i segni di caccia.
    2. In  caso  di  sospetto ferimento, o anche di colpo mancato, il
cacciatore   deve  astenersi  dall'inseguimento  e  comunicare  senza
ritardo  l'esito  del  tiro  inserendo  in cassetta la scheda di fine
uscita  e  contattando il responsabile di distretto per l'avvio delle
procedure di recupero attraverso l'uso di cane da traccia.
    3. Il  cacciatore  si  deve rendere disponibile, nei tempi e modi
previsti  dal  responsabile,  ad  accompagnare  sul punto di tiro gli
addetti al recupero.
    4. Il  responsabile  di  distretto  (o vice-responsabile) assieme
agli  addetti  al recupero, deve redigere apposito verbaIe consuntivo
della ricerca, considerando nei casi di ferita grave o dubbia il capo
ferito  non  recuperato come comunque abbattuto. In tale caso assieme
al  verbale  firmato dai partecipanti al recupero e dal responsabile,
deve   essere  inserita  nella  cassetta  anche  l'autorizzazione  al
prelievo.