Art. 26.
                        Sugli accompagnatori
    1. L'accompagnamento  per  tutte  le classi di sesso e di eta' e'
obbligatorio  per  i  primi  tre  anni.  Le  generalita'  e  la firma
dell'accompagnatore debbono risultare nelle schede di uscita.
    2. L'accompagnamento  e'  sempre  obbligatorio per i cacciatori a
cui  sia  stato  assegnato un maschio sub-adulto o adulto (classi II,
III e IV).
    3. L'accompagnamento  puo'  essere  effettuato  dai  membri della
commissione  tecnica,  da  soggetti abilitati alla gestione del cervo
indicati dalla commissione tecnica o dai responsabili di distretto.
    4. La   prenotazione   dell'accompagnatore   puo'   essere  fatta
direttamente dall'interessato tramite i responsabili di distretto.