Art. 26. Sugli accompagnatori 1. L'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di eta' e' obbligatorio per i primi tre anni. Le generalita' e la firma dell'accompagnatore debbono risultare nelle schede di uscita. 2. L'accompagnamento e' sempre obbligatorio per i cacciatori a cui sia stato assegnato un maschio sub-adulto o adulto (classi II, III e IV). 3. L'accompagnamento puo' essere effettuato dai membri della commissione tecnica, da soggetti abilitati alla gestione del cervo indicati dalla commissione tecnica o dai responsabili di distretto. 4. La prenotazione dell'accompagnatore puo' essere fatta direttamente dall'interessato tramite i responsabili di distretto.