Art. 27.
                        Sanzioni e penalita'
    1. Le  violazioni  al  presente  regolamento, oltre alle sanzioni
applicabili  ai  sensi  di  quanto  previsto dalla normativa vigente,
comportano  il  ritiro  immediato  dell'autorizzazione  al prelievo e
l'esclusione  dall'assegnazione  di  capi per un periodo variabile da
uno a cinque anni.
    2. Nei  casi  piu'  gravi  la  commissione  tecnica  propone alla
provincia competente la revoca dell'abilitazione.
    3. Costituiscono  elementi  per  l'applicazione  delle sanzioni i
rapporti scritti presentati dai membri della commissione tecnica, dai
responsabili  di  distretto,  dal  personale  addetto  alla vigilanza
venatoria e dal conduttore di cani da traccia.
    4. Le  eventuali  contestazioni  in  merito  all'applicazione del
regolamento,  alla  valutazione  della  gravita'  delle violazioni, e
all'aggiornamento  della graduatoria sono decise in apposita riunione
annuale congiunta delle commissioni di coordinamento e tecnica.