Art. 27. Sanzioni e penalita' 1. Le violazioni al presente regolamento, oltre alle sanzioni applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, comportano il ritiro immediato dell'autorizzazione al prelievo e l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da uno a cinque anni. 2. Nei casi piu' gravi la commissione tecnica propone alla provincia competente la revoca dell'abilitazione. 3. Costituiscono elementi per l'applicazione delle sanzioni i rapporti scritti presentati dai membri della commissione tecnica, dai responsabili di distretto, dal personale addetto alla vigilanza venatoria e dal conduttore di cani da traccia. 4. Le eventuali contestazioni in merito all'applicazione del regolamento, alla valutazione della gravita' delle violazioni, e all'aggiornamento della graduatoria sono decise in apposita riunione annuale congiunta delle commissioni di coordinamento e tecnica.