Art. 5. Commissione di coordinamento 1. Organo di gestione dell'ACATE e' la commissione di coordinamento, nella quale sono rappresentate le regioni, le province interessate territorialmente, gli enti di gestione delle aree protette, il corpo forestale dello Stato, gli ambiti tenitoriali di caccia (ATC) inclusi nella ACATE e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 2. La commissione e' presieduta in alternanza biennale dal rappresentante delle regioni coinvolte; per i primi due anni e' presieduta dal rappresentante della Regione Toscana. 3. Alle riunioni della commissione puo' essere invitato il responsabile della commissione tecnica con funzione consultiva. 4. La commissione di coordinamento, che si riunisce almeno una volta ogni semestre, ha i seguenti compiti: a) dare indicazioni di indirizzo generale; b) regolare i rapporti amministrativi ed economici tra i soggetti coinvolti; c) redigere il piano poliennale di gestione, il programma annuale operativo ed il regolamento faunistico-venatorio al fine di verificarne la corrispondenza con gli strumenti programmatici degli ATC e delle province, e con gli strumenti normativi vigenti; d) trasmettere alla giunta regionale il piano poliennale di gestione, il programma annuale operativo ed il regolamento faunistico-venatorio per la definitiva approvazione.