Art. 5.
                    Commissione di coordinamento
    1. Organo   di   gestione   dell'ACATE   e'   la  commissione  di
coordinamento, nella quale sono rappresentate le regioni, le province
interessate   territorialmente,  gli  enti  di  gestione  delle  aree
protette,  il  corpo forestale dello Stato, gli ambiti tenitoriali di
caccia  (ATC) inclusi nella ACATE e l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica.
    2. La  commissione  e'  presieduta  in  alternanza  biennale  dal
rappresentante  delle  regioni  coinvolte;  per  i  primi due anni e'
presieduta dal rappresentante della Regione Toscana.
    3. Alle  riunioni  della  commissione  puo'  essere  invitato  il
responsabile della commissione tecnica con funzione consultiva.
    4. La  commissione  di  coordinamento, che si riunisce almeno una
volta ogni semestre, ha i seguenti compiti:
      a) dare indicazioni di indirizzo generale;
      b) regolare  i  rapporti  amministrativi  ed  economici  tra  i
soggetti coinvolti;
      c) redigere  il  piano  poliennale  di  gestione,  il programma
annuale  operativo  ed il regolamento faunistico-venatorio al fine di
verificarne  la  corrispondenza con gli strumenti programmatici degli
ATC e delle province, e con gli strumenti normativi vigenti;
      d) trasmettere  alla  giunta  regionale  il piano poliennale di
gestione,   il   programma   annuale   operativo  ed  il  regolamento
faunistico-venatorio per la definitiva approvazione.