Art. 6.
                         Commissione tecnica
    1. La  commissione  tecnica e' composta da tre tecnici faunistici
con  comprovata  esperienza  sulla  specie  e  da  un  rappresentante
dell'INFS;  i tecnici sono designati dalle province, sentiti i propri
ATC interessati.
    2. Le province hanno la facolta' di revocare la nomina al proprio
tecnico ad ogni scadenza annuale e provvedere alla sua sostituzione.
    3. La  commissione tecnica individua, annualmente, al suo interno
un coordinatore.
    4. La commissione tecnica rimane in carica per cinque anni.
    5. La commissione tecnica ha il compito di:
      a) predisporre  una  proposta di piano poliennale di gestione e
di     programma     annuale     operativo,    e    il    regolamento
faunistico-venatorio;
      b) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per
la  realizzazione degli interventi di gestione, in funzione di quanto
previsto dal presente regolamento;
      c) curare  i  rapporti  di  natura  tecnica con i vari soggetti
coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione.