Art. 6. Commissione tecnica 1. La commissione tecnica e' composta da tre tecnici faunistici con comprovata esperienza sulla specie e da un rappresentante dell'INFS; i tecnici sono designati dalle province, sentiti i propri ATC interessati. 2. Le province hanno la facolta' di revocare la nomina al proprio tecnico ad ogni scadenza annuale e provvedere alla sua sostituzione. 3. La commissione tecnica individua, annualmente, al suo interno un coordinatore. 4. La commissione tecnica rimane in carica per cinque anni. 5. La commissione tecnica ha il compito di: a) predisporre una proposta di piano poliennale di gestione e di programma annuale operativo, e il regolamento faunistico-venatorio; b) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione, in funzione di quanto previsto dal presente regolamento; c) curare i rapporti di natura tecnica con i vari soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione.