(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 186 del 12 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 31 del 6 luglio 1977 "Norme per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2001, a norma dell'Art. 49, comma 3 della statuto, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2000, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.