(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      186 del 12 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. L'amministrazione   regionale  e'  autorizzata  ai  sensi  del
comma 4  dell'art.  22  della legge regionale n. 31 del 6 luglio 1977
"Norme   per   la   disciplina   della   contabilita'  della  Regione
Emilia-Romagna"     e    successive    modifiche,    ad    esercitare
provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
relativa  legge  e  comunque  non  oltre  il  30 aprile 2001, a norma
dell'Art.  49,  comma 3  della statuto, il bilancio della Regione per
l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione dell'entrata
e  della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2000  come  modificato  dai  provvedimenti di variazione adottati nel
corso  dell'anno  2000, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni
capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.