Allegato Regolamento per la concessione di sovvenzioni per la reintroduzione della starna di cui all'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e all'art. 11, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. Art. 1. F i n a l i ta' Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per la concessione delle sovvenzioni di cui all'Art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e all'Art. 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Possono chiedere la sovvenzione le riserve di caccia di Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano-Lestizza, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Talmasson, Tavagnacco e Udine e la riserva di caccia consorziale Sammardenchia UD 51. Art. 3. Oggetto della sovvenzione 1. Sono oggetto della sovvenzione le spese sostenute dalle riserve di caccia di cui all'Art. 2 per l'immissione della specie starna effettuata sul territorio di propria competenza entro il 30 settembre 1999. Art. 4. Presentazione della domanda 1. La domanda di sovvenzione, in bollo, da parte dei legali rappresentanti delle riserve di caccia di cui all'Art. 2, predisposta secondo l'allegato 1, deve pervenire, a pena di inaccoglibilita', al servizio per la gestione faunistica e venatoria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purche' la raccomandata pervenga al servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 3. Alla domanda deve essere allegata la fattura, debitamente quietanza, riguardante l'acquisto delle starne. 4. Le fatture emesse successivamente alla data di cui all'Art. 3 devono essere corredate dalla relativa bolla di consegna. Art. 5. Concessionie ed erogazione della sovvenzione 1. La sovvenzione e' concessa, nei limiti delle risorse disponibili, e contestualmente erogata con decreto del direttore del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro sessanta giorni dalla scadenza di cui all'Art. 4, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.