Allegato
Regolamento  per  la concessione di sovvenzioni per la reintroduzione
della  starna  di  cui  all'art. 36 della legge regionale 31 dicembre
1999,  n.  30  e  all'art. 11, comma 1 della legge regionale 3 luglio
2000, n. 13.
                               Art. 1.
                           F i n a l i ta'
    Il  presente  regolamento disciplina le modalita' e i criteri per
la  concessione  delle  sovvenzioni  di  cui  all'Art. 36 della legge
regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e all'Art. 11, comma 1, della legge
regionale 3 luglio 2000, n. 13.
                               Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i
    1. Possono  chiedere  la  sovvenzione  le  riserve  di  caccia di
Basiliano,  Bertiolo,  Bicinicco,  Campoformido,  Castions di Strada,
Codroipo,  Coseano,  Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba,
Mortegliano-Lestizza,  Moruzzo,  Pagnacco,  Pasian di Prato, Pavia di
Udine,  Pozzuolo  del  Friuli,  Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di
Fagagna,  Santa  Maria  la  Longa, Talmasson, Tavagnacco e Udine e la
riserva di caccia consorziale Sammardenchia UD 51.
                               Art. 3.
                      Oggetto della sovvenzione
    1. Sono  oggetto  della  sovvenzione  le  spese  sostenute  dalle
riserve  di  caccia  di  cui all'Art. 2 per l'immissione della specie
starna  effettuata  sul  territorio  di  propria  competenza entro il
30 settembre 1999.
                               Art. 4.
                     Presentazione della domanda
    1. La  domanda  di  sovvenzione,  in  bollo,  da parte dei legali
rappresentanti delle riserve di caccia di cui all'Art. 2, predisposta
secondo  l'allegato 1, deve pervenire, a pena di inaccoglibilita', al
servizio  per  la  gestione  faunistica  e  venatoria, entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
    2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini
del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purche'
la   raccomandata  pervenga  al  servizio  entro  i  quindici  giorni
successivi alla scadenza del termine.
    3. Alla  domanda  deve  essere  allegata  la fattura, debitamente
quietanza, riguardante l'acquisto delle starne.
    4. Le  fatture emesse successivamente alla data di cui all'Art. 3
devono essere corredate dalla relativa bolla di consegna.
                               Art. 5.
            Concessionie ed erogazione della sovvenzione
    1. La   sovvenzione   e'   concessa,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  e contestualmente erogata con decreto del direttore del
servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistica  e  venatoria entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza di cui all'Art. 4, comma 1, secondo
l'ordine cronologico di presentazione della domanda.