Regolamento relativo alle modalita' di accesso ai contributi a favore
di  comuni  o  loro  consorzi nonche' dei consorzi di bonifica per la
realizzazione  e  manutenzione  di  strade  vicinali  e interpoderali
previsti  dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, commi
14 e 15.
                               Art. 1.
    1. Le domande di contributo ai sensi dell'art. 6, comma 14, della
legge  regionale 22 febbraio 2000, n. 2 devono essere presentate alla
direzione  regionale  dell'agricoltura,  servizio strutture aziendali
entro il 1o marzo di ogni anno.
    2. Le  domande  di  contributo  nel  caso di strade vicinali sono
presentate  dal  sindaco o dal legale rappresentante dei consorzi dei
comuni o dei consorzi di bonifica.
    3. Le domande di contributo nel caso di strade interpoderali sono
presentate  dal  legale  rappresentante  del  consorzio  di  bonifica
competente   per   territorio   ovvero  dal  sindaco  del  comune  di
appartenenza  su  specifico  mandato  da parte di tutti i proprietari
frontisti.
                               Art. 2.
    1. Le  domande,  redatte  in  originale  e copia semplice, devono
contenere i seguenti elementi:
      a) estremi   identificativi   dell'ente   interessato,  estremi
anagrafici del presidente o del legale rappresentante;
      b) descrizione  sintetica dell'intervento e importo complessivo
di spesa;
      c) dichiarazione   di   non  aver  beneficiato,  ne'  di  voler
beneficiare di altri contributi pubblici per l'intervento;
      d) dichiarazione  di  impegno alla manutenzione ordinaria della
strada da parte dei proprietari frontisti per il caso di cui all'art.
1, comma 3;
      e) estremi  della deliberazione di classificazione della strada
ai  sensi  della  legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91, qualora la
stessa rientri tra quelle vicinali;
      f) dichiarazione  di  esonero dell'amministrazione regionale da
qualsiasi  responsabilita'  conseguente  ad  eventuali danni che, per
effetto  dell'esecuzione  o  dell'esercizio  delle  opere,  dovessero
essere  arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare
l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
      g) dichiarazione  di  aver  acquisito  il  consenso  di tutti i
proprietari  dei  terreni  sui  quali insistono le strade, qualora le
opere  progettate  prevedano  la  realizzazione  di una nuova strada,
ovvero   un  ampliamento  della  sede  esistente  e  comunque  quando
l'intervento riguarda le strade interpoderali.
                               Art. 3.
    1. Ai  fini  dell'istruttoria  alle  domande di contributo devono
essere allegati:
      a) una   dettagliata   relazione   illustrante   le   finalita'
dell'intervento,  la  natura  e la tipologia delle opere per le quali
viene  chiesto  il  contributo, il numero di aziende interessate alla
viabilita',  la  loro dimensione, il tipo e l'entita' di coltivazioni
praticate,  l'eventuale  presenza  di  attivita'  agrituristiche,  di
fabbricati  aziendali,  il grado di integrazione della viabilita' con
altri investimenti esistenti in zona;
      b) un  preventivo  delle  spese  da  sostenere,  riportante  la
tipologia di voci di opere che si rendono necessarie, il quantitativo
delle  stesse  ed  i  prezzi  unitari applicati e desunti da apposita
analisi   dei   prezzi,   se   diversi   da  quelli  riportati  nella
deliberazione  della giunta regionale di data 5 giugno 1998, n. 1869,
sottoscritta  dal  tecnico  progettista. Detto preventivo deve essere
corredato  dal  progetto di massima, composto dagli elaborati grafici
necessari ad individuare e localizzare l'investimento.
    2. Nel  caso  di  consorzi  di  comuni o di consorzi di bonifica,
dovra'  essere  inoltre  prodotta  la  documentazione  amministrativa
necessaria  ad individuare gli enti stessi ed in particolare statuto,
atto  costitutivo,  cariche  sociali  ed  elenco soci dei consorzi di
bonifica,  limitatamente ai proprietari dei terreni del territorio in
cui gravita la strada.
                               Art. 4.
    1. La  documentazione  di  cui  agli  articoli  2 e 3 costituisce
presupposto    necessario   e   sufficiente   per   l'emissione   del
provvedimento di concessione ed impegno del contributo, nei confronti
di  quelle  iniziative che, in base ai criteri di priorita', definiti
con  apposito  regolamento,  sono  in posizione utile per accedere ai
finanziamenti disponibili.
    2. Ai  termini  dell'art.  33,  comma  6,  della  legge regionale
20 marzo 2000, n. 7 le domande non accolte per insufficienza di fondi
restano  valide  ai  fini dei riparti dei due anni successivi dopo di
che,   perdurando   la  situazione  di  carenza  di  fondi,  verranno
restituite.
                               Art. 5.
    1. Ai  fini  della  liquidazione  del  contributo gli interessati
dovranno   fornire  unitamente  alla  richiesta  di  liquidazione  la
sottoindicata  documentazione  entro  i termini di scadenza stabiliti
dal decreto di concessione:
      a) atti  progettuali esecutivi a firma di un tecnico abilitato,
composti   da   elaborati   grafici   vistati  per  conformita'  alla
concessione edilizia;
      b) concessione edilizia ed eventuali altre autorizzazioni;
      c) dimostrazione  di  assenso  dei  proprietari delle superfici
interessate  alle opere, conformemente a quanto previsto dall'Art. 2,
comma 1, lettera g);
      d) domanda  di  accertamento  di  avvenuta  realizzazione delle
opere;
      e) libretto  delle  misure,  certificato di regolare esecuzione
delle   opere   e   stato  finale  dei  lavori  nonche'  copia  della
documentazione  di spesa conformemente a quanto disposto dall'Art. 41
della  legge regionale n. 7/2000, nel caso la richiesta di contributo
sia avanzata da un consorzio di bonifica ovvero, nel caso di comuni o
loro  consorzi secondo le modalita' previste dall'Art. 42 della legge
regionale n. 7/2000;
      f) certificato di agibilita'.
                               Art. 6.
    1. E'  consentita  l'erogazione  anticipata  del 50 per cento del
contributo  concesso  in  favore  dei  comuni  o  loro consorzi e dei
consorzi  di  bonifica,  dietro  presentazione  di  specifica istanza
corredata dagli atti di cui all'Art. 5, comma 1, lettere a), b) e c),
a' termini del comma 1, dell'art. 28 della legge regionale 21 gennaio
1983, n. 9.
                               Art. 7.
    1. In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento,
saranno  prese  in  esame  le domande pervenute entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo.
    2. Le domande di contributo presentate dai comuni o loro consorzi
e  dai  consorzi di bonifica per la realizzazione e/o manutenzione di
strade  vicinali  ed  interpoderali  a  termini della legge regionale
31 agosto  1965,  n.  18,  art.  1,  secondo  comma,  possono  essere
finanziate  a  termini  della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2,
art.  6,  comma  14,  a condizione che gli enti proponenti presentino
apposita  istanza  entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in
vigore del presente regolamento.
    3. Sono  fatti  salvi  gli atti istruttori posti nel frattempo in
essere  dal  servizio  strutture  aziendali della direzione regionale
dell'agricoltura.
    4. Le  domande  di  cui al comma 2, ai fini della concessione dei
contributi,  vengono  valutate  secondo  i criteri di cui ad apposito
regolamento.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
    1. Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                   Visto: Il presidente: Antonione