Regolamento relativo alle modalita' di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi nonche' dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, commi 14 e 15. Art. 1. 1. Le domande di contributo ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 devono essere presentate alla direzione regionale dell'agricoltura, servizio strutture aziendali entro il 1o marzo di ogni anno. 2. Le domande di contributo nel caso di strade vicinali sono presentate dal sindaco o dal legale rappresentante dei consorzi dei comuni o dei consorzi di bonifica. 3. Le domande di contributo nel caso di strade interpoderali sono presentate dal legale rappresentante del consorzio di bonifica competente per territorio ovvero dal sindaco del comune di appartenenza su specifico mandato da parte di tutti i proprietari frontisti. Art. 2. 1. Le domande, redatte in originale e copia semplice, devono contenere i seguenti elementi: a) estremi identificativi dell'ente interessato, estremi anagrafici del presidente o del legale rappresentante; b) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa; c) dichiarazione di non aver beneficiato, ne' di voler beneficiare di altri contributi pubblici per l'intervento; d) dichiarazione di impegno alla manutenzione ordinaria della strada da parte dei proprietari frontisti per il caso di cui all'art. 1, comma 3; e) estremi della deliberazione di classificazione della strada ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91, qualora la stessa rientri tra quelle vicinali; f) dichiarazione di esonero dell'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilita' conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia; g) dichiarazione di aver acquisito il consenso di tutti i proprietari dei terreni sui quali insistono le strade, qualora le opere progettate prevedano la realizzazione di una nuova strada, ovvero un ampliamento della sede esistente e comunque quando l'intervento riguarda le strade interpoderali. Art. 3. 1. Ai fini dell'istruttoria alle domande di contributo devono essere allegati: a) una dettagliata relazione illustrante le finalita' dell'intervento, la natura e la tipologia delle opere per le quali viene chiesto il contributo, il numero di aziende interessate alla viabilita', la loro dimensione, il tipo e l'entita' di coltivazioni praticate, l'eventuale presenza di attivita' agrituristiche, di fabbricati aziendali, il grado di integrazione della viabilita' con altri investimenti esistenti in zona; b) un preventivo delle spese da sostenere, riportante la tipologia di voci di opere che si rendono necessarie, il quantitativo delle stesse ed i prezzi unitari applicati e desunti da apposita analisi dei prezzi, se diversi da quelli riportati nella deliberazione della giunta regionale di data 5 giugno 1998, n. 1869, sottoscritta dal tecnico progettista. Detto preventivo deve essere corredato dal progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari ad individuare e localizzare l'investimento. 2. Nel caso di consorzi di comuni o di consorzi di bonifica, dovra' essere inoltre prodotta la documentazione amministrativa necessaria ad individuare gli enti stessi ed in particolare statuto, atto costitutivo, cariche sociali ed elenco soci dei consorzi di bonifica, limitatamente ai proprietari dei terreni del territorio in cui gravita la strada. Art. 4. 1. La documentazione di cui agli articoli 2 e 3 costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'emissione del provvedimento di concessione ed impegno del contributo, nei confronti di quelle iniziative che, in base ai criteri di priorita', definiti con apposito regolamento, sono in posizione utile per accedere ai finanziamenti disponibili. 2. Ai termini dell'art. 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 le domande non accolte per insufficienza di fondi restano valide ai fini dei riparti dei due anni successivi dopo di che, perdurando la situazione di carenza di fondi, verranno restituite. Art. 5. 1. Ai fini della liquidazione del contributo gli interessati dovranno fornire unitamente alla richiesta di liquidazione la sottoindicata documentazione entro i termini di scadenza stabiliti dal decreto di concessione: a) atti progettuali esecutivi a firma di un tecnico abilitato, composti da elaborati grafici vistati per conformita' alla concessione edilizia; b) concessione edilizia ed eventuali altre autorizzazioni; c) dimostrazione di assenso dei proprietari delle superfici interessate alle opere, conformemente a quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, lettera g); d) domanda di accertamento di avvenuta realizzazione delle opere; e) libretto delle misure, certificato di regolare esecuzione delle opere e stato finale dei lavori nonche' copia della documentazione di spesa conformemente a quanto disposto dall'Art. 41 della legge regionale n. 7/2000, nel caso la richiesta di contributo sia avanzata da un consorzio di bonifica ovvero, nel caso di comuni o loro consorzi secondo le modalita' previste dall'Art. 42 della legge regionale n. 7/2000; f) certificato di agibilita'. Art. 6. 1. E' consentita l'erogazione anticipata del 50 per cento del contributo concesso in favore dei comuni o loro consorzi e dei consorzi di bonifica, dietro presentazione di specifica istanza corredata dagli atti di cui all'Art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), a' termini del comma 1, dell'art. 28 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9. Art. 7. 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, saranno prese in esame le domande pervenute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. 2. Le domande di contributo presentate dai comuni o loro consorzi e dai consorzi di bonifica per la realizzazione e/o manutenzione di strade vicinali ed interpoderali a termini della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, art. 1, secondo comma, possono essere finanziate a termini della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, comma 14, a condizione che gli enti proponenti presentino apposita istanza entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Sono fatti salvi gli atti istruttori posti nel frattempo in essere dal servizio strutture aziendali della direzione regionale dell'agricoltura. 4. Le domande di cui al comma 2, ai fini della concessione dei contributi, vengono valutate secondo i criteri di cui ad apposito regolamento. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: Il presidente: Antonione