Art. 2. Modificazione all'art. 2-bis 1. Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 56/1986, inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 46, e' sostituito dal seguente: "1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi gia' ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, sono stati esclusi dai programmi biennali di cui alla legge n. 457/1978, possono accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura determinata sulla base della percentuale da calcolare sul tasso applicato dagli istituti di credito o dall'ente che ha concesso il mutuo, stabilita, a seconda dei diversi limiti di reddito, dalla deliberazione CIPE del 30 marzo 1989 (Edilizia agevolata - Determinazione dei nuovi limiti di reddito, dei tassi agevolati e dei massimali di mutuo).".