Art. 2.
                    Modificazione all'art. 2-bis
    1.  Il  comma 1 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 56/1986,
inserito  dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 46, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  Le  cooperative  edilizie, i cui interventi costruttivi gia'
ultimati  alla  data  di  entrata  in vigore della legge regionale 28
novembre  1986,  n.  56, sono stati esclusi dai programmi biennali di
cui  alla  legge  n.  457/1978,  possono  accedere  a fondi regionali
diretti  all'abbattimento  dei  tassi  nella misura determinata sulla
base  della  percentuale  da  calcolare  sul  tasso  applicato  dagli
istituti  di credito o dall'ente che ha concesso il mutuo, stabilita,
a seconda dei diversi limiti di reddito, dalla deliberazione CIPE del
30  marzo  1989 (Edilizia agevolata - Determinazione dei nuovi limiti
di reddito, dei tassi agevolati e dei massimali di mutuo).".