Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Per l'applicazione dell'art. 1 della presente legge e' autorizzato un limite di impegno di lire dieci milioni a decorrere dall'anno 2000 per anni quindici. 2. L'onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti gia' iscritti sul capitolo 51039 (Contributo in conto interessi e contributi integrativi per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative - rate consolidate) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002.