Art. 3.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'applicazione  dell'art.  1  della  presente  legge  e'
autorizzato  un  limite  di impegno di lire dieci milioni a decorrere
dall'anno 2000 per anni quindici.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  grava sugli stanziamenti gia'
iscritti   sul  capitolo  51039  (Contributo  in  conto  interessi  e
contributi  integrativi per la concessione di finanziamenti agevolati
a  favore  delle  cooperative  -  rate  consolidate)  del bilancio di
previsione  della  Regione  per  l'anno  2000  e  sui  corrispondenti
capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002.