Art. 10. Installazione di altre tipologie di impianti 1. Ferma restando l'autorizzazione all'esercizio degli impianti rilasciata ai sensi dell'Art. 11 e la verifica di ammissibilita' in relazione ai progetti approvati ai sensi dell'art. 6, comma 1, e' consentita, anche al di fuori dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1, l'installazione degli impianti di reti radiomobili e degli altri impianti relativi alla trasmissione di dati e di informazioni, qualora funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di localizzazione territoriale.