Art. 10.
            Installazione di altre tipologie di impianti
    1.  Ferma  restando l'autorizzazione all'esercizio degli impianti
rilasciata  ai  sensi dell'Art. 11 e la verifica di ammissibilita' in
relazione  ai  progetti  approvati  ai sensi dell'art. 6, comma 1, e'
consentita,  anche  al  di  fuori dei siti attrezzati individuati dai
piani  di  cui all'art. 7, comma 1, l'installazione degli impianti di
reti radiomobili e degli altri impianti relativi alla trasmissione di
dati  e di informazioni, qualora funzionalmente collegati ad esigenze
specifiche di localizzazione territoriale.