Art. 11. Autorizzazione all'installazione degli impianti 1. Le comunita' montane e il comune di Aosta autorizzano l'installazione dei nuovi impianti per radiotelecomunicazioni previa verifica della loro conformita' ai piani di interesse generale di cui all'art. 7, comma 1, o agli strumenti urbanistici comunali, nonche' della loro ammissibilita' in relazione ai progetti approvati ai sensi dell'art. 6, comma 1, e previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. 2. Nell'autorizzazione, che costituisce titolo abilitativo ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono definiti i parametri tecnici di emissione e sono altresi' individuate le azioni di risanamento da attuare ai sensi dell'art. 6, comma 3. 3. La durata dell'autorizzazione e' di sei anni e l'eventuale rinnovo avviene secondo le procedure di cui al comma 1. 4. Le comunita' montane e il comune di Aosta dispongono, a cura e a spese dei gestori, la rimozione degli impianti non autorizzati ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Entro i successivi novanta giorni i gestori degli impianti non autorizzati devono altresi' provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, le comunita' montane e il comune di Aosta, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese dei gestori inadempienti. La nota delle spese e' resa esecutiva ed e' riscossa secondo le disposizioni di legge in materia di riscossione delle entrate patrimoniali. 6. E' fatto in ogni caso divieto di installare nuovi impianti nei medesimi luoghi in cui siano stati disposti la rimozione degli impianti non autorizzati e il ripristino dello stato originario dei luoghi ai sensi del comma 4.