Art. 11.
           Autorizzazione all'installazione degli impianti
    1.  Le  comunita'  montane  e  il  comune  di  Aosta  autorizzano
l'installazione  dei nuovi impianti per radiotelecomunicazioni previa
verifica della loro conformita' ai piani di interesse generale di cui
all'art.  7,  comma 1, o agli strumenti urbanistici comunali, nonche'
della loro ammissibilita' in relazione ai progetti approvati ai sensi
dell'art.  6,  comma 1, e previo parere tecnico favorevole dell'ARPA,
entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda.
    2.  Nell'autorizzazione,  che  costituisce  titolo abilitativo ai
sensi  dell'art.  59  della  legge  regionale  6 aprile  1998,  n. 11
(Normativa  urbanistica  e di pianificazione territoriale della Valle
d'Aosta),  sono  definiti  i  parametri  tecnici  di emissione e sono
altresi'  individuate  le  azioni  di risanamento da attuare ai sensi
dell'art. 6, comma 3.
    3.  La  durata  dell'autorizzazione  e' di sei anni e l'eventuale
rinnovo avviene secondo le procedure di cui al comma 1.
    4. Le comunita' montane e il comune di Aosta dispongono, a cura e
a  spese  dei gestori, la rimozione degli impianti non autorizzati ai
sensi  del  comma  1 entro centottanta giorni dalla comunicazione del
relativo  provvedimento.  Entro i successivi novanta giorni i gestori
degli   impianti   non  autorizzati  devono  altresi'  provvedere  al
ripristino dello stato originario dei luoghi.
    5.  In  caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, le
comunita'  montane  e  il  comune  di  Aosta, previa diffida, possono
procedere  d'ufficio  a spese dei gestori inadempienti. La nota delle
spese  e'  resa  esecutiva  ed e' riscossa secondo le disposizioni di
legge in materia di riscossione delle entrate patrimoniali.
    6. E' fatto in ogni caso divieto di installare nuovi impianti nei
medesimi  luoghi  in  cui  siano  stati  disposti  la rimozione degli
impianti  non  autorizzati e il ripristino dello stato originario dei
luoghi ai sensi del comma 4.