Art. 12.
             Impianti radioelettrici per uso amatoriale
    1.  Fermi restando i limiti di esposizione di cui agli articoli 3
e 4 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998, sono esclusi
dall'ambito  di  applicazione della presente legge, in considerazione
della   durata   limitata  nel  tempo  del  loro  uso,  gli  impianti
radioelettrici  per  uso  amatoriale con potenza inferiore o uguale a
100  W e con antenna utilizzata per irradiare la suddetta potenza con
guadagno inferiore o uguale a 2,14 dBi (antenne dipolari).
    2.  L'esercizio  degli impianti radioelettrici per uso amatoriale
che  non  soddisfano  le  condizioni  di  cui  al comma 1 deve essere
preventivamente  autorizzato,  per il territorio di competenza, dalle
comunita'  montane  e  dal  comune di Aosta che vi provvedono, previo
parere  tecnico  favorevole  dell'ARPA,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della relativa domanda.
    3.  Ai  fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma
2,  i gestori degli impianti forniscono tutti i dati tecnici indicati
nell'allegato A.
    4.  La durata dell'autorizzazione e' di cinque anni e l'eventuale
rinnovo avviene secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
    5.   Per  gli  impianti  radioelettrici  per  uso  amatoriale  in
esercizio  che  non  soddisfano  le  condizioni di cui al comma 1, la
domanda  di  autorizzazione  alla  prosecuzione  dell'attivita'  deve
essere  presentata,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  alle  comunita' montane e al comune di Aosta
territorialmente  competenti,  unitamente  all'indicazione  dei  dati
tecnici di cui all'allegato A.
    6.  Le  comunita'  montane  e  il  comune di Aosta autorizzano la
prosecuzione  delle  attivita'  entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA. Il rigetto
della  domanda  comporta  per  il  gestore dell'impianto l'obbligo di
adeguarsi   alle   disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministero
dell'ambiente  n.  381/1998,  nel  termine  fissato dai medesimi enti
locali,  relativamente  al  rispetto dei limiti di esposizione, delle
misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualita.