Art. 12. Impianti radioelettrici per uso amatoriale 1. Fermi restando i limiti di esposizione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge, in considerazione della durata limitata nel tempo del loro uso, gli impianti radioelettrici per uso amatoriale con potenza inferiore o uguale a 100 W e con antenna utilizzata per irradiare la suddetta potenza con guadagno inferiore o uguale a 2,14 dBi (antenne dipolari). 2. L'esercizio degli impianti radioelettrici per uso amatoriale che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzato, per il territorio di competenza, dalle comunita' montane e dal comune di Aosta che vi provvedono, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. 3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2, i gestori degli impianti forniscono tutti i dati tecnici indicati nell'allegato A. 4. La durata dell'autorizzazione e' di cinque anni e l'eventuale rinnovo avviene secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3. 5. Per gli impianti radioelettrici per uso amatoriale in esercizio che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1, la domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' deve essere presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle comunita' montane e al comune di Aosta territorialmente competenti, unitamente all'indicazione dei dati tecnici di cui all'allegato A. 6. Le comunita' montane e il comune di Aosta autorizzano la prosecuzione delle attivita' entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA. Il rigetto della domanda comporta per il gestore dell'impianto l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998, nel termine fissato dai medesimi enti locali, relativamente al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualita.