Art. 14.
                          C o n t r o l l i
    1.  Le  comunita'  montane  e  il  comune  di Aosta esercitano le
funzioni  di  vigilanza  e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti
tecnici, dell'ARPA.
    2. Le attivita' di cui al comma 1 sono volte a garantire:
      a) il  rispetto  dei  limiti  di  esposizione,  delle misure di
cautela  e degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998;
      b) l'attuazione  delle azioni di risanamento di cui all'art. 6,
comma 3;
      c) il  mantenimento dei parametri tecnici e delle condizioni di
funzionamento indicati nell'autorizzazione di cui all'art. 11.
    3.  Il  personale  incaricato  delle  attivita' di vigilanza e di
controllo,  nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' accedere agli
impianti e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle suddette attivita.