Art. 14. C o n t r o l l i 1. Le comunita' montane e il comune di Aosta esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'ARPA. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono volte a garantire: a) il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998; b) l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 6, comma 3; c) il mantenimento dei parametri tecnici e delle condizioni di funzionamento indicati nell'autorizzazione di cui all'art. 11. 3. Il personale incaricato delle attivita' di vigilanza e di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle suddette attivita.