Art. 15.
                           S a n z i o n i
    1.  L'inosservanza  dei  tennini  di cui all'art. 5, commi 1 e 3,
comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma di denaro da L. 1.000.000 (euro 516,46) a L. 3.000.000
(euro 1.549,37).
    2.  L'esercizio degli impianti in assenza delle autorizzazioni di
cui  agli  articoli  11  e  12 comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma di denaro da L. 3.000.000
(euro 1.549,37) a L. 9.000.000 (euro 4.648,11).
    3.  L'inosservanza  degli  obblighi  di cui all'art. 11, comma 4,
comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa del pagamento
di   una   somma   di  denaro  da  L.  6.000.000  (euro  3.098,74)  a
L. 18.000.000  (euro  9.296,22).  La  medesima sanzione si applica in
caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 11, comma 6.
    4.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni amministrative di cui ai
commi 1,  2  e 3 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre
1981,  n. 689 (modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal
decreto  legislativo  30  dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati  minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'Art.
1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
    5.  I  proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3
saranno introitati sul capitolo n. 7700 (Proventi pene pecuniarie per
contravvenzioni) del bilancio regionale.