Art. 15. S a n z i o n i 1. L'inosservanza dei tennini di cui all'art. 5, commi 1 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 (euro 516,46) a L. 3.000.000 (euro 1.549,37). 2. L'esercizio degli impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 3.000.000 (euro 1.549,37) a L. 9.000.000 (euro 4.648,11). 3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 11, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 6.000.000 (euro 3.098,74) a L. 18.000.000 (euro 9.296,22). La medesima sanzione si applica in caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 11, comma 6. 4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'Art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205). 5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno introitati sul capitolo n. 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) del bilancio regionale.