Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. Per l'applicazione dell'Art. 7, comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni (euro 51.646) per l'anno 2000, di lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2001 e di euro 258.000 a decorrere dall'anno 2002, che grava sul capitolo n. 67365 che e' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002 con la denominazione "Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiotelecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica". 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, delle risorse iscritte al capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D2 dell'allegato n. 1 al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002.