Art. 16.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'applicazione  dell'Art.  7, comma 3, e' autorizzata la
spesa  di lire 100 milioni (euro 51.646) per l'anno 2000, di lire 500
milioni  (euro 258.228) per l'anno 2001 e di euro 258.000 a decorrere
dall'anno  2002,  che  grava  sul  capitolo n. 67365 che e' istituito
nello  stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per
l'anno  finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002 con la denominazione
"Contributi   per   interventi   di   demolizione   di  impianti  per
radiotelecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica".
    2.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui al comma 1 si provvede
mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, delle risorse
iscritte  al capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di
spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto
al  punto  D2 dell'allegato n. 1 al bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002.