Art. 18. Norma finale 1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione l'entita' dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei gestori degli impianti interessati all'ottenimento dell'approvazione del progetto ai sensi dell'Art. 6, o al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12, in relazione all'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'ARPA. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 21 agosto 2000 VIERIN