Art. 18.
                            Norma finale
    1.  La  giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce  con propria
deliberazione  l'entita'  dei  diritti di istruttoria e di ogni altro
onere   posto   a  carico  dei  gestori  degli  impianti  interessati
all'ottenimento  dell'approvazione del progetto ai sensi dell'Art. 6,
o  al  rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12, in
relazione all'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'ARPA.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 21 agosto 2000
                               VIERIN