Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge si definiscono:
      a) impianti  per  radiotelecomunicazioni,  gli  impianti  fissi
delle reti che forniscono il servizio di radiodiffusione televisiva e
radiofonica,  con particolare riferimento alle antenne che diffondono
il segnale sul territorio e ai ponti radio e gli impianti fissi delle
reti  radiomobili,  delle reti di telecontrollo e comando, delle reti
di    trasmissione    dati   e   informazioni   che   emettono   onde
elettromagnetiche  nello  spazio,  compresi  in  tutti i casi i ponti
radio;
      b) siti attrezzati per gli impianti per radiotelecomunicazioni,
di  seguito  denominati  siti  attrezzati,  le  strutture  logistiche
comprensive  di  un  terreno  recintato  di  adeguata  superficie, di
supporti  di  antenna  di  dimensione  e  numero  tali da potere dare
ospitalita'  ai diversi gestori interessati, e di eventuali strutture
edilizie  per  l'alloggiamento  degli  apparati connessi e funzionali
alle diverse reti.