Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge si definiscono: a) impianti per radiotelecomunicazioni, gli impianti fissi delle reti che forniscono il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica, con particolare riferimento alle antenne che diffondono il segnale sul territorio e ai ponti radio e gli impianti fissi delle reti radiomobili, delle reti di telecontrollo e comando, delle reti di trasmissione dati e informazioni che emettono onde elettromagnetiche nello spazio, compresi in tutti i casi i ponti radio; b) siti attrezzati per gli impianti per radiotelecomunicazioni, di seguito denominati siti attrezzati, le strutture logistiche comprensive di un terreno recintato di adeguata superficie, di supporti di antenna di dimensione e numero tali da potere dare ospitalita' ai diversi gestori interessati, e di eventuali strutture edilizie per l'alloggiamento degli apparati connessi e funzionali alle diverse reti.