Art. 3. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti fissi per radiotelecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresi tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione degli impianti radioelettrici per uso amatoriale, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1.