Art. 3.
                       Ambito di applicazione
    1.  Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli
impianti fissi per radiotelecomunicazioni operanti nell'intervallo di
frequenza compresi tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione degli impianti
radioelettrici  per uso amatoriale, quando ricorrono le condizioni di
cui all'art. 12, comma 1.