Art. 5.
              Progetti regionali di rete o di attivita'
    1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  i  gestori degli impianti presentano alle comunita' montane e
al  comune di Aosta, territorialmente competenti, il proprio progetto
di  rete o di attivita' contenente l'indicazione della localizzazione
degli  impianti  in  esercizio e di quelli che intendono installare o
modificare.
    2.  I  progetti  di  cui  al  comma  1  sono  corredati di idonea
documentazione  attestante,  per  ogni  impianto,  i dati anagrafici,
tecnici e topografici indicati nell'allegato A.
    3.  Eventuali  variazioni o nuove installazioni sono comunicate o
richieste  entro  il 31 dicembre di ogni anno agli enti locali di cui
al comma 1, unitamente alla documentazione tecnica di cui al comma 2.