Art. 5. Progetti regionali di rete o di attivita' 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori degli impianti presentano alle comunita' montane e al comune di Aosta, territorialmente competenti, il proprio progetto di rete o di attivita' contenente l'indicazione della localizzazione degli impianti in esercizio e di quelli che intendono installare o modificare. 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati di idonea documentazione attestante, per ogni impianto, i dati anagrafici, tecnici e topografici indicati nell'allegato A. 3. Eventuali variazioni o nuove installazioni sono comunicate o richieste entro il 31 dicembre di ogni anno agli enti locali di cui al comma 1, unitamente alla documentazione tecnica di cui al comma 2.